Avvisi bonari dell’agenzia delle entrate: non obbligatori in caso di mancati o tardivi versamenti
Molto spesso nell’ambito della nostra attività professionale, ancor più frequentemente in questi periodi di crisi, capita di dover affrontare la fatidica domanda: “se non riesco a versare le imposte, cosa succede?”
Sebbene sia noto a tutti che le imposte devono essere pagate, è altrettanto evidente, e non raro, che per diversi motivi (crisi aziendale, clienti che non pagano, carenza di liquidità) il contribuente possa non avere fisicamente i soldi per poter ottemperare al versamento delle imposte che, nella massima onestà e trasparenza, egli stesso autoliquida e dichiara nella dichiarazione dei redditi.
Fino ad oggi la nostra risposta era tutto sommato semplice.
Qualora non si riesca a pagare le imposte alla naturale scadenza (ad esempio le imposte relative all’anno 2015 sono da pagare nell’estate 2016), arriverà dall’Agenzia delle Entrate (la data precisa non è nota, all’incirca nella primavera dell’anno successivo, quindi nel caso in esempio, primavera 2017) un avviso bonario contestante il mancato pagamento del dovuto, con applicazione di sanzioni al 10%: l’avviso bonario è peraltro rateizzabile e pagabile con modello F24.
Qualora non si riuscisse a pagare nemmeno l’avviso bonario, il debito passa a Equitalia con applicazione di sanzioni al 30%, oltre ai compensi di riscossione spettanti ad Equitalia stessa.
Nel recente passato, vista la straordinaria crisi che ha colpito la nostra economia, sono stati tutt’altro che rari i casi in cui i contribuenti, non potendo proprio pagare le imposte alla scadenza, hanno poi rateizzato l’avviso bonario, pagando una sanzione (10%) poi non così tanto lontana dai tassi di finanziamento applicati dalle banche.
Una recente sentenza della Cassazione (12023/2015), tuttavia, potrebbe stravolgere questo consolidato meccanismo.
La sentenza afferma infatti che quando non ci sono dubbi sul debito tributario, ed in particolare nei casi di mancati (o tardivi) pagamenti di imposte autodichiarate dallo stesso contribuente, l’Agenzia delle Entrate non ha l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità (avviso bonario), ma può passare direttamente il ruolo ad Equitalia, quindi con sanzioni applicate al 30%.
Il concetto sintetico è: se ci sono dubbi in merito ai numeri / calcoli della dichiarazione dei redditi, allora è d’obbligo l’avviso bonario; se non ci sono dubbi, ma semplicemente mancano dei versamenti, allora l’avviso bonario non è obbligatorio.
All’atto pratico e concreto, non è dato sapere cosa farà l’Agenzia delle Entrate.
Il sistema degli avvisi bonari è consolidato da anni ed è gestito da un sistema informatico automatizzato, che produce ed invia gli avvisi senza una preventiva, o successiva, verifica di un essere umano: parrebbe quindi, al momento, tutto sommato difficile una selezione automatica a priori tra avvisi bonari per dubbi sulla dichiarazione ed avvisi bonari per mancati versamenti.
Inoltre, il fatto che non sia un obbligo inviarli, non esclude di per sé che l’Agenzia provveda comunque a farlo, per un principio (auspicabile) di massima trasparenza e semplicità amministrativa.
Tuttavia, resta il fatto, ormai acclarato per via della sentenza suddetta, che il contribuente che non dovesse ricevere l’avviso bonario, ma direttamente la cartella Equitalia, per mancati versamenti, non potrà più invocare la riduzione delle sanzioni al 10% (come invece succedeva in modo abbastanza automatico finora), ma potrà sentirsi rispondere che – a prescindere o meno dal ricevimento dell’avviso bonario – il debito va pagato con sanzioni al 30%.
Visto che la sanzione al 30% è identica sia per chi non riesce a pagare per oggettive ragioni di difficoltà, sia per chi prova ad evadere non dichiarando il debito verso il fisco, il personale auspicio di chi scrive è che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate continui ad inviare gli avvisi bonari anche per i mancati / tardivi versamenti, consentendo quindi ai contribuenti onesti, ma solo in difficoltà, di ottenere un trattamento sanzionatorio migliore rispetto agli evasori.