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L'apprendista e i suoi colleghi

L’apprendistato è senza dubbio uno dei contratti di lavoro più utilizzati quando si parla di “giovani”.

Cerchiamo di capire, come sempre in modo semplice, che cosa caratterizza questo contratto così speciale.

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche

Certo: ha un periodo di formazione al termine del quale il datore di lavoro può scegliere di recedere. Tuttavia, a parte questo, è un contratto indeterminato a tutti gli effetti.

Attraverso l’alternanza di attività lavorativa e formazione, il lavoratore matura l’esperienza necessaria per acquisire la qualifica definita in fase di assunzione.

Ne esistono diverse tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;

  • apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

  • apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;

  • apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, destinato ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale

La tipologia di contratto comunemente utilizzata è quella dell’apprendistato professionalizzante che analizziamo qui di seguito attraverso le principali caratteristiche.

Limiti numerici

Il datore di lavoro senza dipendenti specializzati o qualificati oppure che ne impieghi meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti. 

Il datore che impieghi tra 3 e 9 dipendenti può assumere con contratto di apprendistato, non più del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa, vale a dire 1 apprendista per ogni impiegato qualificato.

Il datore di lavoro con più di 9 dipendenti, può assumere 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate.

Per le imprese artigiane, valgono limiti differenti a seconda della tipologia di lavorazione effettuata, così come limiti diversi possono essere stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)

Durata

Ha una durata minima di 6 mesi, fatta eccezione per le attività stagionali, e una durata massima che varia in base alla tipologia di contratto ed al livello di inquadramento.

La durata può essere ridotta in presenza di precedenti rapporti formativi o lavorativi dell’apprendista, quali ad esempio titolo di studio inerente l’attività svolta, tirocini o contratti di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro per le medesime mansioni.

Part time

Consentito, con eventuale numero di ore minime definito dal contratto collettivo.

Formazione

La formazione prevista per il contratto di Apprendistato professionalizzante è articolata in:

·         formazione di base e trasversale, la cui durata ed i contenuti sono stabiliti dalla regolamentazione regionale in base al titolo di studio dell’apprendista;

Tale formazione può essere svolta presso Enti accreditati o direttamente in azienda (previo il possesso di specifici requisiti)

·         formazione tecnico-professionale, la cui durata e i contenuti sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento o da accordi interconfederali e che deve essere indicata nel piano formativo individuale dell’apprendista.

Tale formazione è svolta interamente in azienda.

Per ogni apprendista è necessario nominare un tutor, vale a dire colui che affianca l’apprendista per tutta la durata del contratto di apprendistato, con il compito di guidare e supportare l’apprendista nella fase di inserimento lavorativo nonché di assisterlo e formarlo nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie per il raggiungimento della qualifica finale.

Recesso

Al termine del periodo formativo datore di lavoro e dipendente hanno la possibilità di recedere dal contratto di lavoro, rispettando i limiti di preavviso definiti dal contratto collettivo.

E’ solo in questo momento, cioè al termine del periodo formativo, che il contratto di apprendistato perde, per una finestra temporale molto precisa, il suo essere a tempo indeterminato, consentendo al datore di lavoro di recedere fornendo solo un preavviso.

Vantaggi per il datore di lavoro

 ·      Retribuzione: è possibile inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto all’inquadramento di destinazione o retribuirlo in misura % sul livello di destinazione; le modalità e la progressione retributiva sono definite dal contratto collettivo applicato al rapporto.

·      Contribuzione: per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla L. 92/2012, rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno, fino a scadenza del contratto, e per ulteriori dodici mesi in caso di conferma in servizio dell’apprendista.

Per le imprese con più di 9 dipendenti l’aliquota contributiva è sempre del 10%

Per avere un’idea del risparmio contributivo basti pensare che l’aliquota media dovuta per i dipendenti ordinari è pari al 30% circa.

·      Computo dell’organico: l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

 

Vantaggi per il dipendente

 Il “costare meno” di un dipendente qualificato è, senza dubbio, il più grande vantaggio per il lavoratore: il datore di lavoro, magari di medio - piccole dimensioni, potrà infatti investire meno denaro per una risorsa produttiva in più, avendo un concreto interesse a orientarsi verso un apprendista, rispetto a un lavoratore qualificato, quantomeno in termini economici.

All’apprendista spetta lo stesso trattamento normativo e beneficia delle stesse tutele previste per i dipendenti ordinari.

A livello contributivo, l’apprendista è soggetto ad aliquota INPS del 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, invece del 9,19% applicata alla generalità dei lavoratori. Questo permette, a parità di retribuzione lorda, di avere un netto leggermente più alto.