La separazione dei coniugi
La crisi coniugale può portare allo scioglimento della coppia e del matrimonio.
La separazione dei coniugi può verificarsi di fatto, semplicemente interrompendo la convivenza, o in modo formale avanzando specifica richiesta di separazione in Tribunale o procedendo mediante l’ausilio dei legali con la procedura della negoziazione assistita. Se nella prima ipotesi - la separazione di fatto - non si determinerà alcun effetto giuridico formale essendo priva di qualsivoglia controllo di legittimità e giustizia, formulando richiesta di separazione legale dei coniugi, invece, saranno regolamentati tutti gli aspetti giuridici ed economici del matrimonio (per esempio si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione fra coniugi etc.).
La separazione personale dei coniugi è un istituto del diritto civile regolamentato dal codice civile e dal codice di procedura civile, nonchè da una serie di norme speciali.
Prima di sciogliere il vincolo matrimoniale in modo definitivo con il divorzio, tuttavia, il nostro ordinamento prevede la richiesta di separazione legale.
La separazione non pone fine al matrimonio, e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio come la convivenza e l’obbligo di fedeltà, mentre ne residuano altri che verranno disciplinati e regolamentati in sede di separazione; parliamo per esempio del dovere di contribuire alla vita e all'interesse della famiglia, del dovere di mantenere il coniuge più “debole” e dovere di mantenere, di educare ed istruire la prole.
La separazione non sempre è una scelta condivisa; capita che uno dei due subisca la scelta dell’altro di interrompere il matrimonio nonostante gli affetti condivisi, la famiglia creata negli anni, i figli e tutto ciò che in comune si è costruito.
Tuttavia questa è una scelta insindacabile.
La separazione può essere dichiarata per cause oggettive: gli sposi si separano per i motivi più differenti o, semplicemente, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile. Il legislatore si riferisce ai casi in cui esistono circostanze che "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole".
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile per i coniugi riconciliarsi, senza alcuna formalità necessaria.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli: questioni relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, ai diritti successori, al diritto al mantenimento per l'ex coniuge e/o per la prole, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa familiare, al diritto agli alimenti per l'ex coniuge.
La separazione legale dei coniugi può essere portata avanti in modo consensuale o giudiziale.
Attraverso una separazione consensuale i coniugi firmano un accordo che riflette le proprie volontà e che viene verificato e “omologato”, dal Tribunale. Se i coniugi trovano un accordo condiviso è altresì possibile, oggi, presentare istanza presso il proprio Comune di residenza o formalizzare la separazione senza ricorrere al Tribunale, o tramite la procedura della negoziazione assistita con il necessario ausilio di due avvocati, ciascuno per parte.
Oppure si può procedere attraverso una procedura giudiziale.
Nella maggior parte dei casi si è costretti ad incardinare questa procedura quando i coniugi non riescono a trovare l’intesa sulle questioni fondamentali che entrano in gioco quando il matrimonio entra in crisi.
La separazione giudiziale prevede tempi variabili a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle determinazioni del Tribunale. Si tratta di una procedura costosa e dagli esiti incerti, da valutare in maniera approfondita con l’ausilio di un legale esperto in materia di diritto di famiglia.
All’esito della procedura di separazione, consensuale o giudiziale, si otterrà un provvedimento una omologa o una sentenza, in cui saranno contenute le condizioni di separazione.
Tutte le condizioni stabilite con la separazione, tuttavia, possono essere modificate nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Per procedere con la revisione delle condizioni di separazione occorrerà adire nuovamente il Tribunale e si potrà procedere o trovando un nuovo accordo condiviso con l’ex marito/moglie, o, in caso di opposizione, chiedendo al Giudice di pronunciarsi sulle nuove richieste. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile e ha come presupposto essenziale, nella sostanza, un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale; cambiamento di condizioni che deve aver prodotto un divario significativo - e provato - nei rapporti tra i coniugi
Se, invece, si ha intenzione di opporsi immediatamente all’esito a cui si è giunti al termine di una procedura giudiziale di separazione, perché per esempio non si è d’accordo sui provvedimenti assunti dal Tribunale e/o si ritiene che la sentenza emessa sia “ingiusta” sotto uno o più profili, la parte che si ritiene essere stata danneggiata deve - attraverso proprio legale - impugnare tempestivamente la sentenza presso la Corte d’Appello territorialmente competente ponendo le proprie ragioni avanti ad un Collegio di giudici i quali revisioneranno la sentenza in base alle doglianze sollevate dalla parte che ha interesse ad impugnare la sentenza in Appello.