Athena Società tra Avvocati, Commercialisti, Revisori

View Original

Smart working: le nuove regole dal 1° settembre 2022

Il 31 agosto scorso è cessato il periodo transitorio agevolativo che prevedeva la possibilità di accedere alla modalità di lavoro agile, in maniera più semplificata rispetto al passato.

Dal 1° settembre 2022 si torna invece a far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 81/2017, ma con qualche novità.

Da tale data non basterà più la semplice comunicazione unilaterale del datore di lavoro ai propri dipendenti ma sarà necessario stipulare con essi un vero e proprio accordo individuale.

Nell’accordo dovranno essere esposti i termini e tutte le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Si precisa che non sarà al riparo nemmeno chi ha stipulato un accordo collettivo aziendale; i datori di lavoro che non hanno siglato degli accordi individuali, saranno obbligati a far tornare i lavoratori in presenza.

Chi non ha ancora sottoscritto gli accordi individuali dovrà farlo il prima possibile, senza sottovalutarne, però, la complessità. Nell’accordo sarà fondamentale contrattualizzare le modalità di lavoro e i tempi di lavoro da remoto, che siano congrui alle necessità di ogni azienda.

Ciò che non ha subìto modifiche è la procedura di comunicazione al Ministero del Lavoro.

Come trasmetto la comunicazione al Ministero?

Il Decreto del Ministro del Lavoro 149 del 22 agosto 2022 ha definitivamente riscritto l’art. 23 delle Legge 81/2017.

L’accordo, infatti, non dovrà più essere caricato sul portale del Ministero, ma dovrà essere conservato dal datore di lavoro per 5 anni. Per la procedura, sarà sufficiente continuare ad indicare i nominativi dei dipendenti per i quali si attivano gli accordi relativamente allo smart working.

Per farlo è necessario compilare il modulo allegato al Decreto del Ministro di cui sopra e inviarlo tramite il portale di Cliclavoro, a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE.

La comunicazione dovrà essere trasmessa in caso di inizio, modifica o cessazione del periodo di lavoro agile.

I datori di lavoro che hanno fatto le comunicazioni in periodo emergenziale, non dovranno ripeterle se non per nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano quindi valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto ministeriale. 

Entro quando devo trasmettere la comunicazione?

In merito al termine entro cui trasmettere il modulo, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

In questa ottica, e con lo scopo di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale.

In fase di prima applicazione, per agevolare i datori di lavoro e per permettere l’adeguamento delle relative software house per l’invio massivo tramite Rest, l’obbligo di comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Entro tale data potranno essere trasmesse retroattivamente le comunicazioni relative al periodo dal 1° settembre 2022.