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Coronavirus, crisi economica ed effetti sull'assegno di mantenimento.

Covid19 e crisi economica: e se non riesco a mantenere mio figlio?


Attività chiuse, affari sospesi, economia in crisi; l’emergenza sanitaria in atto è già diventata per molte famiglie italiane un’emergenza economica.

Ma se già prima di tale situazione, molti genitori separati facevano fatica a contribuire in modo indiretto - ovvero attraverso il versamento mensile di un assegno di mantenimento - al sostentamento dei propri figli, cosa succederà all’indomani della bufera che stiamo vivendo?

Partiamo da un principio recentemente ribadito dalla Cassazione (Cass. Penale n. 10422/2020): “Lo stato di bisogno di un minore è presunto”. Lo è in quanto il figlio minore non è in grado di avere un proprio reddito e quindi di provvedere alla propria esistenza.

Entrambi i genitori, quindi, devono provvedervi.

Ciascun deve contribuire in maniera proporzionale alle proprie sostanze e possibilità.

La proporzionalità riguarda entrambi i genitori e viene valutata attraverso la stima di ciascun reddito e dei rispettivi beni, oltre che delle spese periodiche e fisse ricadenti su ciascuno (per mutuo, veicoli, assicurazioni etc…).

Ma l’artigiano, il commerciante o il libero professionista che subisce un netto calo del proprio lavoro – e dei propri guadagni – come potrà mai garantire il mantenimento dei propri figli? E se essi venissero mantenuti dall’altro genitore economicamente più forte - magari con un lavoro da dipendente - o, in alternativa, dai nonni?

Questo non farebbe in ogni caso venir meno l’obbligo contributivo del genitore. Esso non può venir assolto – in via sussidiaria – da altro soggetto.

Rischiano quindi di essere irrilevanti le difficoltà economiche del genitore su cui incombe l’obbligo contributivo il quale, nella valutazione delle sostanze su cui contare, è tenuto a considerare preventivamente anche la variante relativa all’incertezza economica del proprio lavoro indipendente.

A quest’ultimo quindi cosa rimane da fare?

Onde evitare il rischio di azione civili o – ancor peggio – di procedimenti penali a suo carico, dovrà continuare a versare puntualmente l’assegno di mantenimento e, di fronte a comprovata diminuzione del proprio reddito o ad un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla precedente quantificazione dell’assegno di mantenimento, valutare di richiedere al Tribunale una riduzione di detto importo.

Anche in una situazione di gravissima emergenza come quella in essere, pertanto, non è possibile sospendere autonomamente il versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei propri figli; è un reato, nonché un grave illecito civile che offre al coniuge più debole la possibilità di recuperare coattivamente gli importi non ricevuti sulla base del titolo esecutivo in cui è previsto il diritto al mantenimento (per esempio l’omologa di separazione o la sentenza di divorzio) o di attivare altri specifici strumenti di tutela come l’ordine di pagamento rivolto al terzo o il sequestro dei beni.

Occorre quindi muoversi con cautela e non pensare di essere legittimati di ridurre in autonomia la contribuzione mensile al mantenimento in ragione della crisi economica; è invece indispensabile, onde evitare spiacevoli conseguenze, percorrere la strada, forse meno immediata ma certamente più tutelante.

 Avv. Elena Moschella