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Covid19 e amministratori di condominio: devo chiudere?

La normativa sui professionisti si applica agli amministratori di condominio?


Coronavirus e amministratori di condominio: studi chiusi?

Ebbene sì, anche il condominio deve fare i conti con l’emergenza sanitaria che in questi giorni sta interessando il nostro Paese.

Come spesso accade quando si parla di condominio, sono molte le categorie coinvolte, a partire dagli amministratori di condominio, per non parlare di chi svolge attività di portierato, pulizie delle parti comuni, servizi e manutenzioni varie.

La domanda è sempre la stessa: posso lavorare?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, dedicandoci oggi agli amministratori di condominio.

Potremmo ragionevolmente considerarli dei professionisti.

Così facendo, rientrerebbero nella previsione del decreto del 22 marzo 2020 e quindi la loro attività, in quanto professionale, non sarebbe sospesa.

Tralasciamo per il momento il caso limite in cui altri organi (nel caso del Piemonte, la Regione) intervengano a dettare norme diverse e più restrittive. Sul punto, occorrerebbe infatti approfondire quale delle due normative debba prevalere, nel rapporto tra fonti del diritto.

Tornando alla normativa nazionale però, dicevamo che gli amministratori potrebbero considerarsi professionisti.

Il decreto 22 marzo 2020 specifica che le attività professionali non sono sospese e che restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020 secondo cui è necessario per quanto possibile che l’attività sia organizzata in smart working e che, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti degli studi professionali, si favoriscano ferie e congedi assumendo comunque protocolli di sicurezza anti-contagio laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

Tuttavia, non è nuovo il dubbio interpretativo sulla qualifica della figura dell'amministratore condominiale quale attività produttiva o professionale.

Ecco perché una visione prudenziale impone anche la lettura della tabella allegata al decreto del 22 marzo 2020 (quella ormai famosa contenente i codici ATECO delle attività non sospese) che, però, non include il codice ATECO delle attività degli amministratori di condominio.

Dunque, che fare?

Nel dubbio, un’interpretazione cautelativa imporrebbe agli amministratori di chiudere i propri studi professionali e di non ricevere i clienti.

Ovviamente, resta sempre la possibilità specificata dalla lettera c) per cui «le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».

 

Avv. Luana Liberti