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Covid19, infermieri e tempo di vestizione

Il tempo impiegato dai lavoratori per indossare e dismettere la divisa, può considerarsi orario di lavoro?


Nel rapporto di lavoro subordinato, normalmente, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto se eterodiretto. Eterodiretto significa determinato da qualcun altro. Nel rapporto di lavoro, quel qualcun’ altro è ovviamente il datore di lavoro.

Senza quindi istruzioni specifiche, da parte del datore di lavoro, l’attività di vestizione rientra nei compiti propri del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Ciò vale anche per gli infermieri?

No per gli infermieri, non c’è bisogno di istruzioni specifiche.

Il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro, per evidenti ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell’azienda, prima dell’entrata e dopo l’uscita dai relativi reparti.

Gli indumenti degli infermieri sono diversi da quelli utilizzati o utilizzabili normalmente e servono per specifiche funzioni.

Normalmente un infermiere è obbligato a vestirsi in un certo modo per motivi di sicurezza ed igiene verso gli altri e verso se stesso.

Gli ultimi orientamenti dicono che l’attività di vestizione, per gli infermieri, è implicitamente autorizzata dall’azienda sanitaria pubblica.

Pertanto, proprio per queste caratteristiche, l’attività di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio del datore di lavoro o della contrattazione collettiva.

L’attività di vestizione e svestizione, relativa agli infermieri, rientra nell’orario di lavoro ordinario ma quando è effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno sarà da retribuire autonomamente.

E per gli infermieri che in questo periodo devono indossare particolari dispositivi di protezione? 

Vale lo stesso principio. L’azienda sanitaria, inoltre, nel calcolare il tempo a disposizione degli infermieri per il procedimento di vestizione e svestizione, dovrà considerare l’eccezionalità.

L’eccezionalità del procedimento di vestizione e svestizione andrà considerata anche per il calcolo del tempo delle pause previste dalla legge.

Avv. Renzo Di Gregorio

Athena Avvocato Torino



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