Athena Società tra Avvocati, Commercialisti, Revisori

View Original

Diritto di Famiglia e Convivenza

Come disciplinarla al meglio


Tra le coppie non sposate ma stabilmente conviventi spesso sorgono litigi e incomprensioni legate alla suddivisione delle spese e degli acquisti fatti in "comune" nel periodo di convivenza. 

Purtroppo tali aspetti innescano diatribe che possono incrinare i rapporti personali e che, a volte, sfociano in vere e proprie azioni giudiziali lunghe e dall'esito incerto.

Per risolvere tale diffusa problematica il nostro legislatore ha introdotto, con la Legge n. 76 del 2016, un nuovo strumento giuridico di tutela: i contratti di convivenza

Attraverso tale istituto, oggi ancora poco conosciuto, i conviventi possono di fatto disciplinare alcuni aspetti della loro vita in comune e, nello specifico, le questioni patrimoniali.  

Essi potranno determinare, per esempio, chi e in quale percentuale dovrà contribuire alle spese per il fabbisogno della famiglia, regolare la stipulazione di contratti connessi alla loro vita in comune ovvero locazioni e compravendita di beni e immobili, stabilire preventivamente  le modalità e la misura in cui formare un fondo economico per i bisogni di entrambi. 

Rimangono escluse tutte le questioni attinenti la sfera privata, ovvero "non patrimoniali" ; esse sono strettamente legate alla persona, alle proprie scelte individuali e alla vita di coppia; in quanto tali, non possono essere preventivamente regolate attraverso uno strumento giuridico.

Ma chi può stipulare i contratti di convivenza e in che modo?

I conviventi (non coniugati o uniti civilmente o con altro contratto di convivenza) legati stabilmente da un legame affettivo e di reciproca assistenza e solidarietà morale e materiale, che siano maggiorenni e non interdetti.

Secondo quanto previsto dalla Legge, i contratti di convivenza devono essere redatti per iscritto ed essere sottoscritti con l'autentica di un notaio o di un avvocato. Possono essere redatti in forma pubblica, ovvero con l'ausilio di un notaio e tale forma è necessaria se il contratto contiene il trasferimento di diritti reali immobiliari.  Il professionista che stipula un contratto di convivenza dovrà attestarne la conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative del nostro Ordinamento e sarà quindi tenuto alla trasmissione di copia del documento al Comune di residenza dei conviventi per l'assolvimento delle formalità di iscrizione del contratto. 

All'interno del contratto di convivenza non possono essere apposti termini o condizioni di "fare" o "non fare". 

Non si può, in sostanza, costringere uno dei conviventi a tenere - o a non tenere - un certo comportamento perché tale patto sarebbe considerato nullo, ovvero come non apposto. 

Ciascuno dei conviventi potrà in ogni momento recedere dal contratto di convivenza in maniera formale qualora i presupposti della convivenza venissero meno o se, semplicemente, si raggiungessero successivamente accordi differenti.

E' bene specificare, in conclusione, che dal contratto di convivenza discendono veri e propri obblighi giuridici a carico dei sottoscrittori con la naturale conseguenza che la violazione degli obblighi assunti contrattualmente darà la possibilità alla parte adempiente di rivolgersi all'autorità giudiziaria per vederne accertata la violazione

Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



See this social icon list in the original post