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Ho preso una multa con l'autovelox. Posso Impugnarla?

Come si umpugnano le multe.


Mi è arrivata a casa una multa per un’infrazione rilevata con l’autovelox, posso impugnarla se penso che la rilevazione non sia corretta?

La risposta è si.

Partiamo dalle tempistiche.

La multa deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Pertanto sarà nulla la multa che viene notificata oltre tale termine.

Infatti che se in linea generale la multa dovrebbe essere contestata immediatamente dall’autorità (dovrebbe quindi fermare il trasgressore e procedere con la contestazione) se l’infrazione viene commessa in alcuni tipi di strade (c.d. a scorrimento) la multa potrà essere contestata nel termine così come sopra indicato.

Il trasgressore qualora abbia dei dubbi sull’infrazione commessa potrà in primo luogo chiedere al Comando a cui appartiene l’agente accertatore i fotogrammi scattati dall’apparecchio per comprendere se effettivamente il trasgressore sia stato lui (con il suo mezzo) o meno.

A seguito dell’ottenimento dei fotogrammi potrà impugnare o meno il verbale.

I termini per l’impugnazione variano a seconda che si proceda con un ricorso in sede amministrativa (al Prefetto) il cui termine di presentazione è di 60 giorni dalla notificazione del verbale oppure in sede giudiziaria (davanti al Giudice di Pace) il cui termine di presentazione è di 30 giorni dalla notificazione del verbale.

Le due impugnazioni si differenziano non solo per le tempistiche di presentazione.

Il ricorso c.d. gerarchico dovrà essere presentato al Prefetto (come detto entro 60 giorni) del luogo della commessa violazione. Si dovrà tenere a mente che il diritto a procedere con il ricorso amministrativo si estingue in caso di pagamento della sanzione inflitta (oltre che in caso di decorso del termine).

Tale ricorso può essere presentato personalmente dal trasgressore e possono essere allegati documenti mediante deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, direttamente al Prefetto oppure a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

Nel caso in cui non si riceva alcuna comunicazione da parte del Prefetto nei successivi 180 giorni (21 in caso il ricorso sia presentato direttamente al Prefetto) vorrà dire che il ricorso è stato accolto.

Il ricorso giudiziario, invece, dovrà essere depositato nella cancelleria del Giudice di Pace competente (come detto entro 30 giorni) del luogo della commessa violazione.

Tale ricorso può essere presentato personalmente dal trasgressore in caso la sanzione sia inferiore ad Euro 1.100,00. Al momento della presentazione del ricorso dovrà essere pagato l’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Euro 43,00 per sanzioni fino a 1.033,00 Euro).

La causa verrà assegnata ad un Giudice che fisserà un’udienza in cui la parte o un suo delegato dovrà partecipare.

A seguito della chiusura dell’istruttoria (il Giudice potrebbe ritenere necessario di fissare ulteriori udienze qualora voglia sentire dei testimoni oppure fare una perizia per esempio) il Giudice emetterà una sentenza con la quale disporrà la legittimità o meno della multa.

In caso di esito negativo il ricorrente oltre all’importo dovuto per la sanzione potrà essere condannato al pagamento delle spese legali di controparte.

Tale sentenza potrà essere appellata davanti al Tribunale.

 Avv. Federico Ingenito

 

 

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