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Infermieri in prima linea. Il diritto alla salute.

Sono un infermiere, dipendente presso un’azienda sanitaria pubblica. Mi hanno incaricato di occuparmi dei pazienti infetti da COVID-19 che necessitano di ventilazione non invasiva.


Devo indossare, per tutto il turno lavorativo, dispositivi di sicurezza che necessitano di altro operatore per le procedure di vestizione, altrimenti rischio il contagio, ma sono solo e non ricevo il cambio neppure per far fronte ai miei bisogni fisiologici. Durante e dopo ogni turno di lavoro mi sento male.

L’azienda inoltre non garantisce per i prossimi giorni la fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Ho spiegato al mio coordinatore che ho bisogno di avere un cambio, anche per poco, ma mi han risposto che manca personale e al momento non è possibile.

Posso rifiutarmi di lavorare in queste condizioni?

 

L’obbligazione del datore di lavoro. Violazione dell’obbligo di sicurezza e inadempimento contrattuale.

 

È ormai noto a tutti che il rapporto di lavoro, a differenza che nel passato, non sia più solo un semplice scambio tra prestazione lavorativa e controprestazione in denaro (lavoro vs stipendio).

Tra i doveri del datore di lavoro c’è anche quello di garantire i fondamentali diritti della salute, della personalità morale, della dignità e della professionalità del lavoratore. Non si tratta di obblighi di minor importanza, ma di obblighi principali.

L’obbligo di sicurezza (il dovere di garantire la salute del lavoratore) rappresenta, quindi, un'obbligo fondamentale del datore di lavoro.

Se si viola l’obbligo di sicurezza si violano le regole del contratto di lavoro.

La violazione di tale obbligo rappresenta inadempimento del contratto (inosservanza del contratto, esattamente come se il datore di lavoro non pagasse lo stipendio).

 

Violazione dell’obbligo di sicurezza ed eccezione di inadempimento contrattuale. Proporzionalità e buona fede.

Chiarito come la violazione dell’obbligo di sicurezza sia un inadempimento contrattuale, il lavoratore, contro tale violazione, può resistere (un po' come se scioperasse).

Tecnicamente, può opporre eccezione di inadempimento (art. 1460, c.c.).  

Questo significa che nei contratti come quello di lavoro, ciascuno dei contraenti (datore di lavoro e lavoratore) può rifiutarsi di fare quello che dovrebbe, se l'altro non lo fa, o non offre di farlo contemporaneamente.

Il lavoratore, tuttavia, non può rifiutare di lavorare se, considerate le circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (non corretto, con malizia).

Occorre, quindi, stabilire se il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa, contro la mancata adozione di cautele relative alla sicurezza e alla salute del lavoratore, possa considerarsi corretto, in quanto non contrario a buona fede.

Per farlo, si devono valutare complessivamente i comportamenti del lavoratore e del datore di lavoro, ed accertare quanto è grave l’inadempimento di quest’ultimo; perché quando questo non è grave, il rifiuto di lavorare non è di buona fede, e quindi non è giustificato.

La violazione dell’obbligo di sicurezza può essere considerato, in normali circostanze, grave inadempimento contrattuale, per l’importanza fondamentale dei diritti alla vita e alla salute che vengono posti in pericolo.

Dimostrare, tuttavia, che il datore di lavoro non abbia garantito la sicurezza delle condizioni di lavoro non è cosa semplice, e l’assenza di sicurezza deve essere oggettiva.

Una carente organizzazione della struttura ospedaliera sembra mettere seriamente a rischio la salute del lavoratore. In ragione di ciò, se l’infermiere rifiutasse di eseguire la prestazione nelle condizioni di lavoro raccontate, ci sono quantomeno dubbi che il suo comportamento possa essere considerato contrario a buona fede.

Il lavoratore, confermata ogni circostanza, avrà comunque il diritto di ricevere lo stipendio dal datore di lavoro.

Vista l’eccezionale situazione in cui ci troviamo, piena di dubbi e incertezze, e tentativi di affrontare una pandemia, la soluzione ottimale potrebbe essere quella di informare le rappresentanze sindacali, recarsi comunque al lavoro, e segnalare al datore di lavoro, in forma scritta, le condizioni di pericolo e la proposta di una diversa organizzazione possibile, anche per confermare il comportamento corretto e senza malizia.

Avv. Renzo Di Gregorio