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Rapporti dormienti DPR 116 del 2007. Come recuperare il proprio denaro.

Siete titolari di conti correnti, depositi di risparmio, libretti al portatore o strumenti finanziari che non avete movimentato per oltre dieci anni?


Pensate di aver irrimediabilmente perso i vostri soldi, perché sono stati devoluti al fondo costituito per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie o che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (cosiddetti “rapporti dormienti” istituiti con D.P.R. 116/2007)?

Sappiate che, in realtà, non tutto è perduto.

E… in un periodo come quello attuale, dove l’economia è in recessione per effetto del blocco delle attività produttive, poter recuperare dei risparmi che si pensava perduti per sempre è una buona notizia.

Il Regolamento in materia di depositi dormienti (D.P.R. 116/2007) in sintesi prevede che:

  1. sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni;

  2. al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente la Banca/Posta/intermediario assicurativo presso il quale il rapporto è stato aperto è tenuto ad inviare al titolare del rapporto medesimo, mediante lettera raccomandata, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico

In pratica, non dovete avere fatto nulla sul conto per 10 anni, personalmente o mandando qualcuno, e vi deve essere arrivata una lettera, a cui non avete risposto in circa sei mesi.

Se questo è il vostro caso, sappiate che non tutto è perduto.

E’ possibile recuperare le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto anche se non avete ricevuto o vi siete semplicemente dimenticati di impartire disposizioni alla Banca entro il termine di 180 giorni indicato in raccomandata, purché non siano già decorsi 10 anni dall’avvenuta comunicazione di estinzione del rapporto.

È possibile verificare l’elenco dei rapporti dormienti, che viene pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente sul sito dell’intermediario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.), la gestione delle domande di rimborso di somme già devolute dagli intermediari al Fondo.

I clienti aventi diritto possono inoltrare, in autonomia e senza necessità dell’assistenza di un legale, la richiesta di rimborso alla Consap, anche per via telematica, agli indirizzi riportati nella sezione “contatti” presente sul sito http://www.consap.it/.

Sullo stesso sito è disponibile il modulo di richiesta e la relativa documentazione da presentare per la domanda di rimborso.

Avv. Emanuele Branca



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