Split payment, o scissione dei pagamenti

In ambito contabile si sente spesso parlare delle fatture emesse in split payment, o scissione dei pagamenti.

 Ma cosa si intende per Split payment?

 

Lo split payment è un regime particolare in cui l’IVA presente in fattura viene versata direttamente dal cliente e non dall’impresa o dal professionista che offre la prestazione, come avviene invece di solito.

Se si rientra nei casi in cui è obbligatorio, emettere la fattura in split payment non è una scelta, ma un obbligo.

Chi sono i soggetti a cui bisogna emettere obbligatoriamente fattura in Split Payment?

-       Stato;

-       Amministrazioni centrali e locali;

-       Enti pubblici territoriali;

-       Enti, fondazioni o società controllate dallo Stato o dagli Enti pubblici territoriali;

-       Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

-       Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Per aiutare le imprese ad emettere correttamente la fattura, il sito del Dipartimento delle Finanze mette a disposizione l’elenco dei soggetti a cui applicare la normativa.

https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/archivio2022

In fondo alla pagina c’è una comoda funzione di ricerca per codice fiscale.

  

Attenzione però!

Anche se il cliente risulta in questo elenco, non tutti devono applicare lo split payment.

I soggetti esclusi sono:

-       chi è nel regime dei minimi o forfettario;

-       professionisti che applicano ritenuta d’acconto (già subiscono il 20% di ritenuta, non incassare nemmeno l’IVA sarebbe un forte svantaggio);

-       tutti coloro che emettono fattura in reverse charge (o inversione contabile).

 

Ma come funziona operativamente il processo dello Split Payment?

 Il fornitore, cioè chi emette la fattura, è obbligato a seguire degli step:

-       deve emettere la fattura in formato elettronico;

-       deve firmarla digitalmente (perché le fatture verso le PA hanno obbligo di firma digitale);

-       deve inviarla allo Sdi.

-       deve essere riportata una precisa dicitura: “Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972, l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate”.

-       deve essere indicato l’imponibile e l’IVA, ma gli verrà corrisposto solamente l’imponibile.

 

Il cliente invece:

-       deve pagare al fornitore l’imponibile

-       l’Iva che non ha pagato al fornitore dovrà versarla tramite modello F24 direttamente all’Erario entro il 16 del mese successivo all’esigibilità dell’imposta.

 

Sono previste sanzioni?

-       Il fornitore che non indica correttamente la dicitura in fattura dello split payment può andare incontro ad una sanzione amministrativa dai 1.000 euro fino ad un massimo di 8.000 euro;

-       Il cliente in caso di omesso o ritardo versamento dell’IVA è sottoposta a sanzione che corrisponde al 30% dell’importo non versato.

 

Athena Staff