Deducibilità della nota spese per datori di lavoro e dipendenti

athena-avvocato-torino

La deducibilità nella definizione di reddito è sicuramente un argomento su cui soffermarsi, sia che siate datori di lavoro, sia che siate dipendenti.


In particolar modo, in caso di rimborso spese e di trasferte.
 
Le note spese possono essere rimborsate in 3 modi differenti:

  1. Metodo analitico (o rimborso a pié di lista): vale a dire il metodo con il dettaglio delle spese documentate;

  2. Metodo forfettario: il datore di lavoro eroga al dipendente un’indennità di trasferta forfetaria che lo indennizza delle spese sostenute per il vitto e alloggio (con dei limiti che vedremo dopo);

  3. Metodo misto: comporta in sostanza il riconoscimento contestuale al dipendente di entrambe le tipologie di rimborso.

Per il datore di lavoro, le spese di vitto e alloggio (ristoranti e alberghi) sono deducibili dal reddito di impresa, nel primo caso:

  • nel limite di euro 180,76 (giornaliere) qualora la trasferta sia effettuata fuori dal territorio comunale;

  • nel limite di euro 258,23 (giornaliere) nel caso in cui la trasferta sia all’estero.

 
Per le ultime due modalità, il rimborso avviene in maniera “forfettaria”  e non è previsto un tetto massimo per la deducibilità dal reddito d’impresa: il rimborso è integralmente deducibile.
 
Dal punto di vista del dipendente, lo stesso rimborso non viene compreso nel reddito da lavoro dipendente se le spese sostenute vengono debitamente documentate.
L’agenzia delle Entrate non obbliga l’allegazione alla nota spese dei giustificativi del rimborso, purché vi sia copia in formato elettronico per un eventuale controllo.
 
La deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi forfetari di cui al punto 2 è di Euro 46,48 per trasferte in Italia e di Euro 77,47 per quelle all’estero
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taxAthena Staff