D.D.T. / Fattura accompagnatoria - Cosa cambia con la fatturazione elettronica

In questi primi giorni di introduzione della fatturazione elettronica stiamo ricevendo diverse richieste di chiarimento circa i D.D.T. e le fatture accompagnatorie.


Innanzitutto è bene limitare il campo di applicazione.

Sono interessati a questo approfondimento solo coloro che vendono beni (beni fisici, materiali) senza rilasciare scontrino e/o ricevuta fiscale.

accounting-alone-application-938965.jpg

Tutti coloro che già prima dell’introduzione della fattura elettronica non emettevano D.D.T. e/o fatture accompagnatorie dei beni viaggianti non sono “toccati” da questo approfondimento.

Per tutti gli altri, pare opportuno ricordare che i beni devono sempre viaggiare scortati da un documento.

Questo documento può essere:

  • un documento di trasporto

  • una fattura accompagnatoria di beni viaggianti

Per quanto riguarda i documenti di trasporto, ricordiamo che l’ormai lontano D.P.R. 472/1996 ha abolito la bolla di accompagnamento, sostituendola con il documento di trasporto (DDT).

Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente).

Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.

Per tutte le vendite effettuate con DDT ad uno stesso cliente è possibile emettere un’unica fattura, chiamata “fattura differita”, entro il giorno 15 del mese successivo.

Il documento di trasporto può essere emesso in forma libera, ma deve riportare obbligatoriamente i seguenti elementi obbligatori:

  • il numero progressivo di emissione del documento;

  • la data di consegna o di spedizione;

  • le generalità del cedente e del cessionario;

  • i dati dell'eventuale incaricato del trasporto;

  • la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;

  • l'eventuale causale non traslativa del trasporto.

L'agenzia delle Entrate, con circolare 225/E/1996 , ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro documento, per esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

In alternativa, come si diceva poco sopra, era possibile far scortare la merce con una fattura accompagnatoria (vale a dire una normale fattura che però riportasse anche i dati sopra elencati tipici del DDT).

Con l'avvio diffuso della fatturazione elettronica, appare assai improbabile che la fattura accompagnatoria possa sopravvivere.

Quanto sopra poiché la fattura si considera fiscalmente esistente solo quando:

  • è emessa (nel dovuto formato XML)

  • è accettata dallo SDI

Fino ad allora, la fattura elettronica (anche se emessa ed inviata) è inesistente!

Ovviamente pare molto difficile (se non impossibile) che si possa emettere una fattura elettronica, inviarla allo SDI, ricevere la ricevuta di accettazione, e solo dopo stampare in formato cartaceo tale fattura accettata per allegarla alla merce viaggiante.

Pare quindi inevitabile che un DDT (o un documento facente funzione di DDT) debba essere predisposto, su carta, in aggiunta alla fattura che sarà poi emessa in formato elettronico XML.

In conclusione, quindi, almeno fino a eventuali diverse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, consigliamo di non adottare (se non in casi eccezionali) la soluzione della “fattura accompagnatoria”, anche perché poco compatibile con le esigenze pratiche ed operative di tutti i giorni.

 

La soluzione pienamente conforme da un punto di vista fiscale pare essere quella del DDT.

A meno di non riuscire ad emettere, inviare allo SDI e ricevere l’accettazione prima della spedizione della merce: in questo caso la stampa dell’XML, per scortare la merce, parrebbe soluzione accettabile: ovviamente in questo caso l’XML dovrebbe contenere tutti i dati di un DDT (sopra elencati).

Per concludere a 360 gradi l’argomento, ricordiamo che la fattura differita, che si può emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione (e cioè a quello in cui sono emessi i DDT) non beneficia dell’ulteriore termine di 10 giorni per l’invio.

La fattura differita dovrà pertanto essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Tuttavia, visto che (come ricordato sopra) la fattura elettronica “esiste” solo al momento dell’accettazione da parte dello SDI, visti i tempi tecnici dello SDI (stimati in “fino a 5 giorni di tempo”) per rilasciare la ricevuta di accettazione, è caldamente consigliato emettere ed inviare allo SDI al più tardi il giorno 10 del mese successivo alle spedizioni.

Questo per avere, ragionevolmente, la fattura “esistente”, cioè corredata da accettazione dello SDI, entro il giorno 15.


Alberto Cantarello

Athena Founding partner and Director

taxAthena Staff