Affidamento condiviso e suddivisione paritaria dei tempi con i figli

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Essere genitori è un impegno che ciascuno di noi si assume nei confronti dei propri figli e ciò non muta in caso di separazione


E’ diritto del bambino avere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori ed essi sono chiamati a svolgere tale compito morale,etico, prima ancora che giuridico.  

Su tali principi si radica il concetto di bigenitorialità  a cui si ispira la giurisprudenza italiana ed europea. 

Secondo il nostro Ordinamento, in caso di separazione, i figli hanno il diritto di mantenere un equilibrato rapporto con ciascun genitore, di essere accuditi, mantenuti,  educati, di ricevere assistenza e supporto morale e affettivo da parte di entrambi.

Il principio di bigenitorialità impone al Giudice che si occupa della separazione o della regolamentazione dell’affidamento dei figli per le coppie non sposate, di prediligere un tipo di affidamento condiviso che si pone come regola generale rispetto all'affidamento di tipo esclusivo che, al contrario, risulta l'eccezione laddove risulti una particolare esigenza di tutela del minore. Affidamento condiviso, tuttavia, non comporta l'applicazione di una suddivisione aritmetica, per esempio, dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei due genitori.

L’affidamento condiviso quindi non significa “divisione” a metà dei figli, ma è un concetto ben più profondo, importante. Evoca il concetto di compartecipazione di ciascun genitore alla vita del figlio non come mera presenza di fatto, ma come protagonista delle scelte, della crescita e delle esperienze del bambino attraverso concreta cooperazione e un comune progetto educativo. A volte “cooperare” con l’altro genitore non è semplice. Anzi. Quando vi è un alto grado di conflittualità fra le parti, sembra impresa titanica.

Abbiamo detto come. con il termine affidamento condiviso, la Legge non richiama espressamente il concetto di divisione aritmetica dei tempi di frequentazione dei figli minorenni con ciascun genitore.

Questo tuttavia non significa che non possa essere concordato fra le parti o accordato dal Giudice.

Nei Tribunali la suddivisione paritetica del tempo di collocamento dei minori presso ciascun genitore, è ancora  soluzione poco applicata ma che si sta facendo strada. La giurisprudenza europea, invece, è ormai da diversi anni aperta a tale soluzione. Sul tema si è espresso, già nel 2015, il Consiglio d'Europa attraverso la Risoluzione n. 2079 sottoscritta anche dall'Italia. Tale Risoluzione auspica l'adozione in tutti gli Stati membri - e quindi anche nel nostro Paese - di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa , una parità di ruoli e una forma di affidamento in cui la prole di coppia separata, possa trascorrere tempi equamente divisi fra madre e padre (shared residence). 

Tale scelta tuttavia deve necessariamente tener conto del caso concreto e delle caratteristiche familiari in cui il minore è inserito. Occorre valutare cioè cosa in concreto sia meglio per la prole con specifico riferimento all'età, alle abitudini di vita e agli impegni scolastici, extrascolastici nonché a quelli di ciascun genitore, all'adeguatezza dei mezzi sociali ed economici nonché alla possibilità di avere, con entrambi i genitori, spazi abitativi confortevoli e adatti ad ospitare il bambino in modo stabile e continuativo con spazi a lui dedicati. 

Indubbio il vantaggio che se ne trarrebbe, qualora tale prospettiva di vita venisse attuata in concreto in maniera consapevole, intelligente e nell'interesse del minore; la prole potrebbe crescere mantenendo un giusto legame con entrambi i genitori i quali vedrebbero riconosciuto appieno il proprio ruolo, in modo partecipativo, condividendo  doveri e responsabilità.

 

 Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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