Covid19 e Proprietà Industriale

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Emergenza Covid e proprietà industriale, come si incontrano questi due argomenti così distanti tra la loro?


Il mistero è presto svelato e porta il nome di una start-up lombarda passata recentemente agli onori della cronaca per un’importante iniziativa solidaristica che, tuttavia, potrebbe dar adito ad una causa per contraffazione dovuta alla violazione di brevetto altrui.

Questo il caso.

L’ospedale di Chiari era rimasto a corto di valvole per il funzionamento dei respiratori polmonari presenti nelle sale di rianimazione, utilizzati nella battaglia al Covid per dare supporto vitale ai soggetti positivi al virus.

Per far fronte a questa improvvisa emergenza l’ospedale aveva richiesto al proprio fornitore, titolare del brevetto sulle valvole, una consegna eccezionale da compiersi entro poche ore o, al più, entro pochi giorni.

Il fornitore, che non possedeva scorte delle valvole in magazzino, riscontrava la richiesta precisando di non essere in grado di consegnare entro i tempi richiesti.

Il titolare di un’azienda locale, messo in contatto con l’ospedale, comunicava di poter fronteggiare il problema riproducendo le valvole originali attraverso il processo di stampa in 3D e provvedeva, nelle sei ore successive, a realizzare e consegnare i prodotti di cui l’ospedale necessitava.

Il titolare del brevetto, al quale apparentemente non era stata chiesta alcuna autorizzazione da parte dell’impresa locale, ha fatto seguito a tale iniziativa minacciando un’azione legale per contraffazione.

Chi ha ragione, in termini puramente giuridici, tra i due soggetti coinvolti? Va subito detto che la posizione di entrambi potrebbe essere sostenuta con successo a seconda di dettagli della vicenda che, allo stato, non sono conosciuti.

In ogni caso, restando ancorati a quanto conosciuto, le norme che vengono in gioco sono gli artt. 66 e 68 del Codice di Proprietà Industriale che indicano i diritti del titolare del brevetto e le eccezioni ai suoi diritti.

Art. 66:

“I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
[..]

Art. 68:

 

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale [..]”

In sintesi, se ci fosse fermati al dato letterale dell’art. 66 del Codice di Proprietà Industriale il titolare del brevetto avrebbe avuto un valido argomento per sostenere la tesi della contraffazione, potendo impedire a chiunque non abbia avuto la sua autorizzazione, la produzione e l’utilizzo del prodotto coperto da brevetto.

Tuttavia, dovendo coordinare tale disposizione con quella dell’art. 68, ecco che la produzione e l’utilizzo del prodotto coperto da brevetto diviene lecito in assenza dei fini commerciali.

Nel caso concreto non è dato sapere se la fornitura è avvenuta a titolo gratuito o meno ma, in tal caso, l’impresa locale avrebbe operato correttamente e, ragionevolmente, è possibile sostenere che andrebbe esente da alcuna responsabilità.

Avv Emanuele Branca

Athena Avvocato Torino



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