Amministratore di sostegno

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Strumento di garanzia e di tutela nelle situazioni di fragilità


La figura dell’amministrazione di sostegno è stata istituita con la finalità di tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 

La figura dell’Amministratore di sostegno viene istituita con la legge n°6 del 9 gennaio 2004 per creare un istituto giuridico più flessibile e meno invasivo rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. Si tratta di un istituto duttile, che può variare nel tempo adattandosi alle esigenze di coloro che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche anche parziali o temporanee, si trovano nella condizione di non poter curare i propri interessi, anche patrimoniali.

La flessibilità è proprio la caratteristica principale di questo strumento perché è costruito tenendo conto delle esigenze specifiche del beneficiario. 

Negli anni la figura dell’ Amministrato di Sostegno è diventata sempre più diffusa.

La nomina è di competenza de Giudice Tutelare, dopo analisi della documentazione medica prodotta e dopo attenta valutazione delle condizioni del futuro beneficiario.

La richiesta di nomina può essere avanzata dallo stesso aspirante beneficiario, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, o dal Pubblico Ministero qualora ne ravvisi la necessità.

Tra i soggetti a cui dare priorità nella nomina, il giudice privilegia chi sia stato designato direttamente dal futuro beneficiario in previsione di una sua futura incapacità; in questo caso la volontà del beneficiario dovrà essere redatta con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. In tutti gli altri casi il Giudice tutelare darà priorità al coniuge o alla persona stabilmente convivente, a uno dei genitori e poi agli altri parenti in ordine di prossimità. In mancanza di altre indicazioni, potrà designare lui stesso un’altra persona fisica ritenuta idonea, ovvero anche una persona giuridica (fondazione, associazione riconosciuta ecc.)

Ma quali atti potrà compiere l'Amministratore di sostegno per il proprio beneficiario?

Egli potrà compiere solo gli atti che il Giudice tutelare gli ha attribuito nel decreto di nomina, sia quelli che prevedono un coinvolgimento del beneficiario, sia quelli che prevedono la sua sostituzione. Il contenuto del decreto sarà valutato caso per caso in relazione alle specifiche condizioni e aspirazioni del soggetto beneficiario. 

La designazione "anticipata" dell'Amministratore di sostegno da parte dell'interessato in vista di una propria futura condizione d'incapacità, è una possibilità importante. 

Oltre a poter indicare la persona che maggiormente si considera adatta allo svolgimento del delicato ruolo, consente al futuro beneficiario di impartire allo stesso specifiche indicazioni su temi importanti, personali, privati. Per esempio Egli potrà esprimere le proprie volontà in relazione alle eventuali decisioni sanitarie terapeutiche di cui vi potrebbe essere necessità.  Potrebbe addirittura esprimere il proprio rifiuto a determinate terapie mediche e terapeutiche.  E' quanto statuito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I 15 maggio 2019 n. 1299/2019).  La Corte chiarisce che è «espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie». Nonostante il dibattito sia ancora in corso in ambito sociale e giurisprudenziale, tale sentenza pare far strada alla possibilità di poter esercitare il principio di autodeterminazione terapeutica anche attraverso la figura dell'Amministratore di sostegno. 

 

 

 Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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