Coronavirus e Forza Maggiore

athena-avvocato-torino

Se non posso adempiere alle mie obbligazioni contrattuali, posso invocare la Forza Maggiore per il Coronavirus?


Avete firmato un contratto ma non siete nella possibilità di eseguire la prestazione cui eravate tenuti a causa di un evento straordinario ed imprevedibile, come un’epidemia?

È possibile essere considerati responsabili del ritardo della prestazione o della sua mancata esecuzione in simili situazioni?

La risposta a questo interrogativo non può essere univoca, e va valutata caso per caso.

Il concetto di "forza maggiore", cui si fa riferimento in questi casi, non ha una definizione specifica all’interno del codice civile.

Questa espressione è di regola utilizzata per indicare eventi incontrollabili caratterizzati, per l’appunto, da straordinarietà ed imprevedibilità.

Ma cosa significa straordinario ed imprevedibile?

La giurisprudenza riconosce carattere oggettivo alla straordinarietà in quanto percepibile sulla base di parametri come l’intensità o l’entità dell’evento, mentre attribuisce natura soggettiva all’imprevedibilità poiché legata alla possibilità che il debitore aveva di conoscere l’evento.

In pratica, è straordinario qualcosa di grande e oggettivo, mentre è imprevedibile qualcosa che, soggettivamente, non potevo proprio immaginare.

Date queste premesse, che impatto ha sui rapporti contrattuali oggi in vita un’emergenza epidemiologica come quella attuale, seguita da una normativa di emergenza?

Come sappiamo, la diffusione del coronavirus ha condotto il governo ad emanare disposizioni di emergenza finalizzate al suo contenimento, come la sospensione di determinate attività produttive, che sono, per intensità, tali da rendere impossibile l’adempimento di determinate obbligazioni, essendo l'ordine delle pubbliche autorità un fattore estraneo alla sfera di controllo del debitore.

Apparentemente, sulla base di quanto detto, parrebbe potersi affermare che il soggetto impossibilitato ad eseguire la prestazione cui era tenuto non dovrebbe subire conseguenze.

Ma, in realtà, non è esattamente così semplice.

All’interno del nostro ordinamento, il concetto di forza maggiore trova i suoi riferimenti in particolare negli articoli 1467 e 1256 c.c. che impongono valutazioni caso per caso della reale ed effettiva incidenza dei provvedimenti dell’autorità sull’esecuzione di una determinata prestazione.

Con il Decreto Legge “Cura-Italia” si è poi aggiunta un’ulteriore disposizione alle due appena indicate, ossia l’art. 91, che reca previsioni di particolare interesse proprio per i rapporti contrattuali.

A tale proposito il Decreto Legge prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, o dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

In altri termini le misure definite dal Governo con i recenti DPCM e adottate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia, diventano per espressa previsione di legge un motivo – da valutare di volta in volta – per affievolire o escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento.

In sostanza, si deve valutare caso per caso, ma è espressamente previsto dalla legge che il Covid possa essere un motivo.

Tale previsione può, a titolo esemplificativo, giustificare il ritardato o mancato adempimento da parte dell’impresa nei contratti di appalto, come nel caso di sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l’azienda (difficoltà di reperire strutture alberghiere o vitto in caso di trasferte, inadempimenti da parte del subappaltatore etc).

Ma si faccia attenzione, poiché il tenore letterale delle parole utilizzate evidenzia come l’emergenza coronavirus non sia considerata generica causa di forza maggiore tale da giustificare di per sè l’inadempimento.

Vi sono, infatti, casi in cui le direttive del governo hanno portato a rendere l'adempimento di talune prestazioni non assolutamente impossibile, ma solo maggiormente oneroso, ad esempio costringendo le aziende ad utilizzare forme diverse di consegna o a ricorrere a modalità di produzione che richiedono tempistiche più lunghe.

Il commerciante la cui attività abbia in qualche modo risentito della diffusione del COVID-19 dovrà, per prima cosa, verificare se siano o meno presenti, nel relativo contratto, specifiche disposizioni che prevedano ipotesi di forza maggiore o di eccessiva onerosità sopravvenuta, ed eventuali conseguenze giuridiche.

Per le imprese che operano con l’estero andrà verificata, altresì, la legge applicabile al contratto, visto che tutti i contratti internazionali sono soliti recare previsioni a tal proposito.

In sintesi, per poter legittimamente invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità o per procedere alla rideterminazione degli impegni assunti originariamente è essenziale procedere all’esame dell’impatto che le previsioni di legge hanno e avranno sugli impegni contrattuali stessi.

Avv. Emanuele Branca


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