Il diritto di visita genitore-figlio al tempo del Coronavirus

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Mi possono impedire di vedere mio figlio?


Il  decreto del Governo 22 marzo 2020 ha previsto il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

E’ stato quindi previsto un ristretto ventaglio di possibilità che “giustificano” i nostri spostamenti.
Ma ai genitori separati che vivono in comuni differenti, sono consentiti gli spostamenti per esercitare il proprio diritto di visita?

E se non vi è ancora un provvedimento del Tribunale che regola la gestione del figlio?

Può il genitore decidere di non permettere i trasferimenti  presso l’altro genitore, sospendendo  di fatto la regolamentazione delle visite?

Andiamo con ordine.

E’ ormai chiaro – la magistratura e il Ministero lo hanno recentemente ribadito – che gli spostamenti da un Comune all’altro per esercitare il diritto di vista genitore-figlio, sono consentiti. Sarà responsabilità di ciascun genitore scegliere il tragitto più breve rispettando le prescrizioni di tipo sanitario. Ciò vale sia per i coniugi già separati/divorziati e con un provvedimento di regolamentazione in mano, sia per coloro che non hanno ancora ottenuto dal  Tribunale alcun provvedimento e si trovano quindi a gestire con accordi privati assunti di volta in volta, la situazione di emergenza.

In assenza di un provvedimento ufficiale emesso dal Tribunale, il diritto di visita è esercitabile secondo gli accordi tra i genitori.

Ma se l’accordo non c’è? 

Se un genitore esercita una professione “a rischio”, potrebbe vedersi negate le visite con i propri figli?

Ora più che mai essere genitori significa responsabilità.

Figli e genitori hanno diritto e bisogno l’uno dell'altro; il minore deve mantenere un solido e continuativo legame con entrambe le figure genitoriali. Egli ha infatti necessità di entrambi. Tale valutazione ha infatti portato il Ministero ad includere gli  spostamenti per l’esercizio del diritto di vista, fra quelli consentiti anche in questo momento di emergenza sanitaria.

Un accordo quindi si deve trovare.

La valutazione del “rischio” accettabile a cui si espongono quotidianamente i figli deve essere oggetto di riflessione personale e di un ragionamento condiviso, ponendo sempre in primo piano la sicurezza dei minori. Non è possibile sospendere le visite genitore-figlio in autonomia e senza un accordo con l’altro genitore.

Non è  quindi possibile imporre la propria valutazione.

Se non si trovasse alcun accordo è opportuno adire in via formale la giustizia.

Occorre cioè depositare presso il Tribunale territorialmente competente, istanza di sospensione delle visite dell’altro genitore, specificando molto dettagliatamente le ragioni a fondamento della richiesta.

Il Tribunale può essere investito in via d’urgenza della questione e, nella valutazione de caso, statuire la temporanea sospensione delle visite fino al superamento dell’emergenza epidemiologica in corso. Tale ipotesi tuttavia deve essere valutata molto attentamente e in modo specifico onde evitare ripercussioni personali ed economiche. Ogni situazione è differente e ogni genitore ha una prospettiva sua che, spesso, deve essere misurata alle ragioni dell’altro genitore e ben disposta nel generale quadro familiare che si vuole portare al vaglio del Giudice.  

 

Avv. Elena Moschella



taxAthena Staff