Sconti ai clienti causa Coronavirus

athena-avvocato-torino

Come recuperare l’IVA e non pagare le imposte su quanto non incassato


Le imprese italiane hanno poca liquidità.

Ne avevano mediamente poca prima della crisi Coronavirus.

È naturale ne abbiano ancora meno adesso.

In una delle newsletter dedicate ai nostri clienti (https://bit.ly/3b6dgMO) ci siamo già espressi sull’importanza, a nostro avviso, a livello di sistema Paese, di mettere in circolo tutta la liquidità possibile, creando così quantomeno un immediato circolo virtuoso di “incasso dai clienti” e “pagamento dei fornitori”.

Abbiamo poi approfondito cosa potrebbe succedere da un punto di vista legale qualora fossimo costretti ad un ritardo nei pagamenti (https://www.athenalaw.it/news/ritardo-nei-pagamenti-ai-tempi-del-covid19).

Ma se proprio fossimo costretti a concedere a un nostro cliente uno sconto “per sempre”, come possiamo fare per recuperare almeno IVA e imposte?

La risposta, come sempre, è: dipende.

Dipende da due situazioni:

1. è il fornitore, chi ha emesso la fattura, cioè chi deve essere pagato, a offrire al proprio cliente uno sconto, senza che il cliente gli abbia chiesto nulla.

2. è il cliente a chiedere uno sconto e, dopo un veloce scambio di e-mail, il fornitore accetta

Il caso 1 è il peggiore, dal punto di vista fiscale: permette di recuperare le imposte, ma non l’IVA.

Il caso 2, invece, permette di recuperare sia imposte che IVA (se la fattura che si va a stornare non è più vecchia di 12 mesi, perché se è più vecchia di 12 mesi non si può recuperare IVA).

In entrambi i casi, come avrete già capito, bisognerà emettere una nota di credito.

Nel primo caso, però, dovrà essere sempre senza IVA.

Questo perché l’operazione verrebbe considerata dal fisco come una “liberalità”.

Nel secondo caso, invece, si potrà emettere una nota di credito con IVA (ricordiamo: solo se la fattura che si va a stornare non è più vecchia di 12 mesi).

Emettere una nota di credito con IVA vuol dire, per chi emette la nota di credito (cioè per chi concede lo sconto al proprio cliente), poter recuperare l’IVA-

Questa è l’estrema sintesi e semplificazione di quanto previsto dagli articoli 19, 23, 24, 25 e soprattutto 26 commi 2 e 3 del DPR 633/1972. Conferme in tal senso sono giunte, anche abbastanza recentemente, dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 172/2019.

È quindi evidente che convenga sempre raggiungere un accordo con il proprio cliente, anche solo tramite scambio di e-mail, per la concessione di uno sconto.

Una volta raggiunto questo accordo, si potrà quindi emettere una nota di credito, con descrizione, ad esempio, “storno parziale nostra fattura n. __ del ____ per sconto incondizionato a seguito di accordo raggiunto tramite e-mail il ____”

La nota di credito andrà ovviamente emessa ed inviata in formato elettronico allo SDI.

In ogni caso, consultatevi sempre con il vostro Commercialista per essere certi che anche al vostro caso specifico si applichi quanto scritto sopra.

Lo scopo di queste poche righe è infatti quello di informare a livello generale, in modo breve, semplice, chiunque legga questa informativa; è sempre possibile quindi che esistano casi speciali o residuali che è impossibile (o eccessivamente noioso) trattare in questa sede.

Ci auguriamo che questo articolo vi sia stato utile.

Se avete voglia di leggere ulteriori articoli di approfondimento seguiteci sulle pagine social: Facebook: www.facebook.com/athenalawfirm/

LinkedIn it.linkedin.com/company/athenalaw

o direttamente sulla sezione dedicata del sito https://www.athenalaw.it/athena-informa-news

Se siete già nostri clienti, inoltre, dovreste già ricevere (direttamente nella vostra casella e-mail) le newsletter informative dedicate alla clientela.

Se non le ricevete, verificate nella posta indesiderata: se le trovate lì, ricordatevi di aggiungere il mittente tra quelli attendibili / non spam.

Se non le trovaste nemmeno lì, potete iscrivervi cliccando qui: https://bit.ly/2K40pic

Articolo a cura del dipartimento fiscale di Athena



taxAthena Staff