Comunicazione preventiva lavoro occasionale

Dal 21 dicembre 2021, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive, il Decreto Fiscale ha reso obbligatorio l’invio di una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, prima di avviare prestazioni di lavoro occasionali.

Questo obbligo di comunicazione ricade sul committente, cioè su “chi paga gli occasionali”.

Il prestatore, da parte sua, non deve fare nulla.

Per tutte le prestazioni soggette a comunicazione, la stessa dovrà essere inviata prima dell’avvio della prestazione.

Segnaliamo che l’INL ha pubblicato due note relative alle FAQ generate da quesiti arrivati sia all’INL che al Ministero del lavoro (Nota INL 109 DEL 27/1/2022 e la Nota INL 393 del 1/3/2022), che consigliamo di consultare per verificare le eventuali particolarità ed esenzioni.

 

Sino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare a effettuare la comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota dell’ITL n. 29/2022.

La stessa prevede che il committente invii tramite email all’ITL competente per territorio (cioè in base a dove viene svolta la prestazione), tutti i dati relativi alla prestazione che verrà svolta e al prestatore.

 

Nel dettaglio, devono essere obbligatoriamente indicati:

 •            dati del committente;

•             dati del prestatore;

•             luogo della prestazione;

•             una sintetica descrizione dell’attività;

•             la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale terminerà la prestazione (es. 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Se la prestazione non si concludesse nel periodo che è stato indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione per rettificarlo;

•             ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

Ma cosa succederà dopo il 30 Aprile 2022?

Da lunedì 28 Marzo 2022 è operativa una nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

Dal prossimo 1° maggio 2022, quindi, l’unico canale valido per assolvere a questo nuovo obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide (e saranno quindi sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

I datori di lavoro e i soggetti abilitati potranno accedere alla nuova applicazione tramite SPID e CIE, al seguente link:

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Tuttavia, l’Ispettorato rende noto che in caso di difficoltà oggettive (impossibilità di accedere al sito per malfunzionamenti), è possibile ricorrere alle caselle di posta elettronica degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche dopo il prossimo 30 aprile.

Ricordiamo, infine, che l’omessa o tardiva comunicazione (anche quando non viene comunicata la proroga di rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale, oggetto della mancata/tardiva comunicazione.  

Athena Staff