Assegno di mantenimento quando il figlio cresce

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Il figlio cresce e le spese aumentano; ma l’assegno di mantenimento?


L'assegno di mantenimento relativo al figlio di cui è onerato il genitore non collocatario assolve la funzione di garantire un sostegno economico continuativo attraverso il quale provvedere alle esigenze quotidiane della prole non solo sotto il profilo strettamente alimentare ma anche sotto quello educativo, sociale. Le esigenze dei figli sono legate ad un complesso articolato di elementi tra cui sono determinanti le inclinazioni, le aspirazioni e il contesto sociale in cui essi crescono e si formano. 

Le esigenze economiche della prole sono inoltre certamente legate alla loro crescita; è indubbio che la cura di un bambino di pochi anni di vita comporti spese ordinarie e straordinarie diverse da quelle di un adolescente.

Di tale inevitabile circostanza si devono far carico entrambi i genitori, in modo proporzionale e secondo le rispettive capacità economiche.

L'aumento delle esigenze del figlio connesse alla sua crescita e allo sviluppo della personalità,  legittima, in  molteplici casi, il diritto a richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento

La legge precisa infatti che la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole deve considerare "le attuali esigenze del figlio" che si modificano in relazione alla loro età e al loro sviluppo. 

Non vi sono criteri e regole uguali in ogni caso; la valutazione rispetto alle mutate esigenze economiche legale al sostentamento del figlio devono essere valutate in concreto, ovviamente tenendo conto della vita e delle capacità reddituali dei rispettivi genitori. 

Deve anche essere precisato che l'eventuale incremento andrà ad incidere sul mantenimento ordinario, ovvero sulla quantificazione dell'assegno mensile dovuto, poiché le spese definite straordinarie, che per natura, salvo rare e specifiche eccezioni, devono essere previamente concordate fra i genitori, possono non incidere proprio in quanto è demandata alle parti la possibilità di scegliere, ovvero di "concordare" e quindi autorizzare la specifica spesa. Il genitore, pertanto che non potesse far fronte economicamente al costo di una esclusiva scuola privata per il figlio, per esempio, può negare il proprio consenso e quindi non farsi carico della propria quota di spesa. 

Per la revisione dell'assegno di mantenimento per la prole, determinata dal nuove accresciute esigenze, vale quindi la regola del "rebus sic stantibus"ma anche, e forse ancor di più, quello della misura e della ragionevolezza. Sarebbe infatti irricevibile una richiesta di aumento dell'assegno avanzata a breve distanza dall'ultimo provvedimento giudiziale o dall'accordo dei genitori in cui è stato determinato un certo importo. Questo cioè non può essere una giustificazione usata senza responsabilità solo per richiedere somme maggiori i per portare alla luce esigenze, già precedentemente esistenti, ma non valorizzate. 
 

Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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