Successioni. Quota di legittima.

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Cosa fare se viene lesa la quota di legittima.


Ciascuno di noi può disporre in vita dei propri beni e decidere come suddividere il patrimonio dopo la propria morte, attraverso la redazione di un testamento. 

Ciò  nel rispetto delle quote di legittima, ovvero non disponendo di "parti" di eredità che per legge necessariamente sono di spettanza dei parenti più stretti come il coniuge ed i figli.

Al fine di valutare se è stata o meno lesa la "quota di legittima" occorre ricostruire il valore dell'asse ereditario cioè avere contezza del complesso di beni, diritti e obbligazioni appartenenti al defunto e  che si trasferiscono agli eredi. Parliamo di immobili, denaro, ma anche di quote societarie, beni mobili,  titoli etc..

Ma non è tutto. 

Occorre inoltre considerare anche i beni del de cuius che Egli ha donato in vita in maniera diretta (ovvero con atto notarile di donazione) o indiretta (per esempio acquistando con denaro proprio l'abitazione ad uno dei figli). 

Anche il valore di tali disposizioni deve essere conteggiato in quanto potrebbe avere diminuito in modo significativo il patrimonio ereditario, ledendo quindi la quota spettante ad un soggetto "legittimario". Attenzione; questo non significa che l'immobile acquistato in vita dal defunto padre al un figlio, ricada fisicamente e direttamente nella ricostituzione dell'asse ereditario, ma  se ne dovrà considerare il valore. 

Il Legittimario (coniuge, figli o ascendenti) che ritenga di essere stato leso nei propri diritti ereditari, può intraprendere una specifica azione giudiziaria, l'azione di riduzione. 

Prima di agire in giudizio, tuttavia, dovrà avviare il procedimento di mediazione, obbligatorio per tutte le cause in materia di successione. In caso di fallimento, potrò rivolgersi al Giudice il quale dovrà accertare l'effettiva lesione della quota di legittima e quindi disporre la "reitegrazione" della quota ereditaria necessaria per colmare la differenza economica.

Occorre dire che cause di tal genere spesso non sono di pronta soluzione e impegnano risorse personali ed economiche importanti, da tenere in giusta considerazione. I costi variano molto e sono legate alla complessità del caso e ai valori  ereditari di cui si discute; proprio per tali ragioni, il legislatore ha previsto la necessità di svolgere la procedura di mediazione civile, una fase conciliativa ove a volte le ragioni delle parti coinvolte possono trovare un modo per trovare un tavolo di confronto e, infine, un compromesso che possa evitare anni di scontro giudiziario. 

 

 

Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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