Emergenza covid-19 e il pagamento ridotto delle multe

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Fino al 31 maggio le multe si pagano di meno


Nonostante tutti i danni che ha causato, pare che il Coronavirus abbia ispirato un po’ di clemenza nel campo delle multe stradali. Una clemenza però, come al solito, molto confusa e piuttosto avara.

Capita spesso a chi si trasferisce in una città nuova di rimanere piuttosto disorientato nei primi tempi. Colpa la poca familiarità con i luoghi, con le persone, ma soprattutto con le strade. E farne le spese è il nostro portafoglio con delle multe salatissime.

I limiti alle nostre libertà per via del coronavirus ci hanno “tenuto al riparo” da tali rischi, ma la Pubblica Amministrazione non dimentica… Cosa succede per le infrazioni che abbiamo commesso nostro malgrado prima dell’emergenza?

Il Governo, nei Decreti Legislativi approvati per l’emergenza e poi trasposti in legge ha preso in considerazione anche questa evenienza.

Solo in questi giorni, infatti, ricominciamo a ricevere le nostre “adorate” multe.

Ciò per l’effetto del D.L. 9/2020, anche se poi successivamente abrogato dalla L. 24/2020, e del D.L. 18/2020, convertito in legge nel medesimo testo normativo, nonché di una serie di circolari del Ministero dell’Interno che hanno chiarito la portata di determinate disposizioni.

Il quadro normativo è piuttosto frammentato, tuttavia l’effetto è chiaro. Il pagamento con riduzione del 30% della sanzione è stato esteso.

In particolare, il D.L. 9/2020 l’art. 10.4 disponeva, per le sole zone rosse, una sospensione dei termini per le notificazioni dei verbali che intercorreva dal 23 febbraio fino a marzo.  La stessa sospensione era valida altresì per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta, per l’attività di difesa (c.d. ricorso amministrativo) e per la presentazione di ricorsi.

Successivamente però questa sospensione è stata estesa a più riprese sia per quanto concerne la finestra temporale sia per quel che concerne l’ambito territoriale. Nel primo ambito l’estensione è stata generalizzata all’intero territorio italiano. La finestra temporale invece è stata estesa dal 23 febbraio fino al 15 maggio.

Inoltre l’art. 108 del D.L. 18/2020 ha esteso la possibilità di avvalersi della riduzione del 30%. Normalmente è valida per 5 giorni. Ma la legge ha esteso tale possibilità fino a 30 giorni. Tuttavia la norma che concede tale estensione “scadrà” il 31 maggio.

A ben vedere, a parere di chi scrive, per effetto della sopramenzionata sospensione fra il 23 e il 15 maggio, in sostanza, l’estensione del periodo in cui è possibile il pagamento ridotto ha finito per essere pari a un massimo di soli 10 giorni.

5 giorni infatti sono già previsti dalla normativa ordinaria. Gli altri 10 si ottengono per effetto di tale estensione, posto che la multa sia giunta proprio il giorno 16 maggio. Normalmente dunque si potrebbe pagare in misura ridotta fino al 21 maggio, ma grazie a questa normativa più favorevole sarà possibile avere lo sconto sul pagamento fino al 31 maggio.

L’ultimo D.L. 34/2020 (art. 46) ha modificato l’art. 108 del D.L. 18/2020, senza ritoccare però la “scadenza della norma” di favore di cui sopra. Pare quindi ormai certo che la norma terminerà di produrre effetti a far data dal 31 maggio.

Il comma 2 dell’art.108 però ci lascia un ultimo barlume di speranza. Infatti il Presidente del Consiglio con DPCM potrà eventualmente disporre una proroga a tale regime di favore.

 Dottor Tiziano Saguto

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