Matrimonio e regime patrimoniale dei coniugi

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Comunione o separazione?


Matrimonio. I futuri sposi si interrogano sul regime patrimoniale da scegliere, comunione o di separazione dei beni. Spesso non conoscono in modo specifico la differenza e soprattutto sottovalutano le conseguenze che  potrebbero derivare.

Il nostro Ordinamento consente di dichiarare quale regime patrimoniale vogliamo adottare in costanza di matrimonio. Se la "scelta" non viene comunicata, il regime che si applica automaticamente dopo il matrimonio è la comunione dei beni, vale a dire la comproprietà di tutti i beni acquistati dopo le nozze: possedere in comunione, tuttavia, non significa possedere a metà, ovvero al 50% un bene in modo diviso. Il bene acquistato dai coniugi sarà di proprietà, per intero, di entrambi e per disporne sarà necessario il consenso sia della moglie che del marito. Anche gli eventuali  ricavi derivanti dal bene in comunione, apparterranno per intero ad entrambi.

Non rientrano nel regime di comunione i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, o ricevuti da una donazione o da una eredità, anche se successivamente al matrimonio. Allo stesso modo fanno eccezione, e ne sono quindi esclusi,  i beni di uso strettamente personale e i beni destinati all’esercizio di una professione.

Ciò detto, sembrerebbe che, tutto sommato, la comunione patrimoniale sia una scelta innocua e sempre favorevole alla coppia. 

Dipende. 

Certamente è una scelta di fiducia, lealtà e di totale condivisione, tuttavia occorre essere consapevoli che si condivide il "bene" e il "male", ovvero crediti e debiti.  Ne consegue, per esempio, che se uno dei due coniugi contrae un debito o si vincola economicamente in qualsiasi modo, può farlo per entrambi e in modo solidale con il coniuge.

La comunione dei beni si potrà sciogliere per volontà dei coniugi (attraverso un atto pubblico), anche durante il matrimonio, oppure in caso di separazione coniugale.

Diversa invece è la scelta della separazione dei beni. 

In questo caso occorrerà dichiarare in modo esplicito di voler adottare tale regime.  

L’effetto di questa scelta sarà che ciascuno dei coniugi disporrà della proprietà esclusiva non solo dei beni acquistati prima del matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente. Al coniuge proprietario dei beni spettano, quindi, il pieno godimento dei beni e l'amministrazione esclusiva degli stessi.

Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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