Un soggetto non abilitato può esercitare l'attività di agente sportivo?

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Le recenti modifiche in ordine alla validità dei contratti conclusi da soggetti non abilitati


Come abbiamo già avuto modo di chiarire con i precedenti approfondimenti sul tema (v. la professione dell’agente sportivo alla luce delle recenti riforme), l’agente sportivo riveste un ruolo davvero peculiare e pressoché irrinunciabile nel calcio moderno.

Al tempo stesso, l’agente non è un soggetto del diritto sportivo, ma è, in ogni caso, soggetto alle norme del diritto sportivo.

Comprese quelle disciplinari.

In particolare, la professione è regolamentata dal nuovo Regolamento Agenti Sportivi (il “Regolamento”), il quale è stato approvato nel giugno del 2019.

Ebbene. Cosa accade nel momento in cui un soggetto che non sia abilitato all’esercizio della professione intervenga nella conclusione di un contratto tra, ad esempio, un atleta ed un club?

Il nuovo articolo 2.5 del Regolamento, rubricato “nullità dei contratti”, prevede che:

l’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni preliminari” (vale a dire, trasferimento e tesseramento del giocatore).

Nuovo, ma, come spesso accade nel diritto sportivo, già vecchio.

Difatti, il Decreto ministeriale del 24 febbraio 2020 (il “Decreto Agenti Sportivi”) ha modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018.

Con il Decreto Agenti Sportivi, si è pensato di ritoccare, ancora una volta, le disposizioni in materia di esercizio da parte di un soggetto non abilitato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 348 c.p. (che regola l’esercizio abusivo della professione).

In particolare, l’art.7 del Decreto Agenti Sportivi è rubricato “Nullità dell’incarico di cui all’articolo 1”.

Nullità dell’incarico – e non del contratto –.

Tale norma, difatti, prevede che: “(…) l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di nullità dell’incarico di cui all’articolo 1”.

In pratica, se con il DPCM si prevedeva la nullità di tutte le conseguenze dell’essere stati assistiti da un soggetto non abilitato, come lo stesso tesseramento del giocatore, oggi invece viene considerato nullo unicamente l’incarico sportivo tra l’agente e il proprio assistito.

Si è, quindi, scelto di far ricadere le conseguenze negative del contratto concluso solo un professionista non abilitato, salvando gli effetti del contratto concluso per il suo (o sui suoi) assistito/i e tutelando maggiormente quella che è (generalmente, ma non sempre) la parte debole del rapporto.

Avv. Domenico Filosa

 

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