Decreto Conte 26 aprile 2020. Ma alla fine... chi può riaprire?

athena-avvocato-torino

Una guida pratica e comprensibile per districarsi nel mare dei decreti.


Come forse avrete già sentito, ieri sera è stato approvato un nuovo Decreto (DPCM del 26/4/2020).

In sintesi il DPCM prevede la possibilità di riapertura di alcune attività a partire dal 4/5 compreso.
Però nel rispetto di tutta una serie di obblighi.
Ci rendiamo conto che la lettura di questa circolare non sarà breve, né piacevole, ma è necessaria per limitare al massimo il rischio sanzioni.

Premessa importante!
Quanto vi descriviamo riguarda l'intero territorio nazionale.
Da qui al 3/5 le Regioni potrebbero introdurre normative più stringenti (cioè vietare a qualcuno di riaprire, o stabilire regole più severe per poter riaprire).
Vi terremo ovviamente aggiornati, in particolar modo per il Piemonte, se questo dovesse succedere.

Come sempre, consigliamo la lettura integrale del DPCM.

Potete trovare il testo del DPCM, caricato sul sito del Governo con un file PDF molto "pesante", cliccando su questo link.
In alternativa, potete scaricare la versione non grafica (più "leggera"), sempre presa dal sito del Governo, cliccando qui.

Il DPCM (che è di 70 pagine) include anche tutta una serie di allegati.

Per agevolarvi nella consultazione, sperando vi possa aiutare, abbiamo diviso le informazioni e gli allegati per macro-categorie.
Si tratta chiaramente di una sintesi: il consiglio vero è la lettura integrale del DPCM, che già di suo è abbastanza discorsivo.

Informazioni generali, non solo per le imprese, ma anche per i cittadini "privati"
1. non è vero che la mascherina è sempre obbligatoria, ma a nostro avviso (tra obblighi e raccomandazioni) di fatto fate prima a considerarla sempre obbligatoria (sull'intero territorio nazionale è infatti raccomandata l'applicazione delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 4, che prevede espressamente al punto 11 l'uso di mascherine; inoltre, queste nel corso del DPCM sono richiamate in più punti come obbligatorie in determinate situazioni)
2. le mascherine si aggiungono, come obbligo, al distanziamento sociale di almeno un metro (non sono due cose alternative): quindi metto la mascherina e sto almeno a un metro di distanza dalle altre persone
3.  il distanziamento sociale per poter fare attività sportiva all'aperto è di due metri
4. le persone anziane, o affette da patologie croniche, o con multimorbilità, o immunodepresse,  devono evitare di uscire da casa se non per stretta necessità
 
Informazioni per le imprese / professionisti
1. i negozi (attività commerciali al dettaglio) possono stare aperti solo se ricompresi nell'allegato 1.
Inoltre, il negozio deve garantire:
a) il rispetto delle indicazioni fornite nell'allegato 5
b) la distanza interpersonale di un metro
c) l'ingresso dilazionato
d) che i clienti non sostino all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto. 
Ricordiamo (non è una novità, era già nei precedenti "allegati 1", ma pensiamo sia utile ricordarlo in questo riepilogo) che è sempre consentito, per ogni negozio, il commercio tramite internet, televisione, corrispondenza, radio, telefono.

2. tutti i servizi di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio che era già consentita e resta consentita, potranno ripartire con le attività di asporto (cioè l'utente va nel locale e ritira gli acquisti).
Anche in questo caso resta l'obbligo di distanza di almeno un metro.
In più, solo per l'asporto, si prevede espressamente il divieto di consumo all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali

3. i servizi alle persone sono consentiti solo per le attività di cui all'allegato 2 (restano quindi ancora chiusi barbieri, parrucchieri, estetisti)

4. Per le altre attività (cioè le attività che non siano negozi, ristorazione, servizi alle persone) il ragionamento è leggermente più complesso.
Innanzitutto, non dimentichiamo che le altre attività possono (come era già finora) continuare ad operare in ogni caso se organizzate in modalità a distanza / lavoro agile (lavoro da casa).
Al di là del lavoro agile, l'attività "in azienda" si potrà svolgere solo per le attività ricomprese nell'allegato 3.
Inoltre, l'azienda che lavori, che non sia sospesa, deve:
a) rispettare quanto previsto nell'allegato 6 (per i negozi l'allegato da rispettare è l'allegato 5, per le altre attività l'allegato di riferimento è il 6: attenzione perché ci sono diverse attività da implementare per poter lavorare).
b) ci sono alcune attività che già ora potevano e possono lavorare. E ce ne sono altre che potranno iniziare il 4/5. Ma entrambe devono rispettare l'allegato 6!
Quindi anche le imprese già aperte "oggi" devono, a partire da subito, rispettare l'allegato 6
c) le imprese incluse nell'allegato 3, e che quindi possono riprendere l'attività il 4/5/2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già da oggi, 27/4/2020
d) le imprese che operano nei cantieri devono rispettare anche l'allegato 7
e) le imprese che operano nei settori del trasporto e della logistica devono rispettare anche l'allegato 8
f) le imprese che operano nel settore del trasporto pubblico devono rispettare anche l'allegato 9

Conclusioni
Un DPCM lungo e corposo.
Speriamo di averlo reso più accessibile (e magari più chiaro).

In chiusura:
- attenzione agli allegati! 
- da qui al 3/5 alcune Regioni potrebbero dare indicazioni più stringenti
- se avete voglia, potete guardare l'allegato 10 che dovrebbe contenere il "flusso" necessario affinché si torni alla normalità (è più una curiosità che altro)

Articolo a cura del dipartimento fiscale di Athena

Athena Avvocato Torino



taxAthena Staff