Io pago. Tu mi restituisci.

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Rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio.


Sui coniugi come sui conviventi more uxorio, incombe specifico obbligo di contribuzione rispetto ai bisogni della famiglia. 

Questo significa che ciascuno deve sostenere i bisogni della stessa in proporzione alle proprie possibilità economiche. 

Il venir meno a questo impegno costituisce una violazione dei principi normativi previsti dalla Legge e ha delle conseguenze: può comportare, per i coniugi per esempio, qualora venga debitamente provato in giudizio, la pronuncia di addebito della separazione.

Le somme spese per la famiglia e per i figli quindi, non sono altro che una obbligazione spontanea che non comporta una futura restituzione nei confronti dell'altro coniuge o convivente, perché derivano da vincoli morali o sociali, quelli sottesi al rapporto matrimoniale in sé. 

Esse vengono definite obbligazioni naturali e sono disciplinate dall'art. 2034 del codice civile il quale recita, al primo comma : "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente  prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace."

Vi è però una  distinzione importante. 

Vi sono spese, infatti, che per la loro entità economica o la loro funzione, travalicano il normale dovere di contribuzione al menage familiare . 

Pensiamo ad una importante ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di un coniuge/convivente o dell'acquisto di beni funzionali alla professione dello stesso (macchina, immobile, strumentazione specialistica etc..). La casistica è la più varia.

In questi casi è chiaro che solo una parte beneficia della somma corrisposta e tali versamenti possono essere considerati come arricchimenti patrimoniali "ingiustificati" e non riconducibili nell'ambito del sostentamento familiare ordinario. 

Quindi se un coniuge - o un convivente - versa in favore dell’altro una somma ingente che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, egli ha diritto ad ottenerne il rimborso.

Per stabilire se il valore del contributo va oltre l’adempimento di una semplice obbligazione “naturale” è necessario preliminarmente valutare non tanto l'importo in sé considerato, quanto piuttosto le condizioni sociali e patrimoniali di chi effettua il conferimento.

E' una valutazione importante e specifica - sostenuta da idoneo impianto probatorio in quanto, per richiedere la restituzione delle somme versate, è necessario avviare una specifica azione giudiziaria di arricchimento ex artt. 2041 e 2042.

 Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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