Io pago. Tu mi restituisci.
Rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio.
Sui coniugi come sui conviventi more uxorio, incombe specifico obbligo di contribuzione rispetto ai bisogni della famiglia.
Questo significa che ciascuno deve sostenere i bisogni della stessa in proporzione alle proprie possibilità economiche.
Il venir meno a questo impegno costituisce una violazione dei principi normativi previsti dalla Legge e ha delle conseguenze: può comportare, per i coniugi per esempio, qualora venga debitamente provato in giudizio, la pronuncia di addebito della separazione.
Le somme spese per la famiglia e per i figli quindi, non sono altro che una obbligazione spontanea che non comporta una futura restituzione nei confronti dell'altro coniuge o convivente, perché derivano da vincoli morali o sociali, quelli sottesi al rapporto matrimoniale in sé.
Esse vengono definite obbligazioni naturali e sono disciplinate dall'art. 2034 del codice civile il quale recita, al primo comma : "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace."
Vi è però una distinzione importante.
Vi sono spese, infatti, che per la loro entità economica o la loro funzione, travalicano il normale dovere di contribuzione al menage familiare .
Pensiamo ad una importante ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di un coniuge/convivente o dell'acquisto di beni funzionali alla professione dello stesso (macchina, immobile, strumentazione specialistica etc..). La casistica è la più varia.
In questi casi è chiaro che solo una parte beneficia della somma corrisposta e tali versamenti possono essere considerati come arricchimenti patrimoniali "ingiustificati" e non riconducibili nell'ambito del sostentamento familiare ordinario.
Quindi se un coniuge - o un convivente - versa in favore dell’altro una somma ingente che va oltre i limiti di proporzione e adeguatezza al proprio reddito, egli ha diritto ad ottenerne il rimborso.
Per stabilire se il valore del contributo va oltre l’adempimento di una semplice obbligazione “naturale” è necessario preliminarmente valutare non tanto l'importo in sé considerato, quanto piuttosto le condizioni sociali e patrimoniali di chi effettua il conferimento.
E' una valutazione importante e specifica - sostenuta da idoneo impianto probatorio in quanto, per richiedere la restituzione delle somme versate, è necessario avviare una specifica azione giudiziaria di arricchimento ex artt. 2041 e 2042.
Avv. Elena Moschella
Athena Avvocato Torino