Mantenimento e spese straordinarie.

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Quali sono?


I genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

Secondo quanto previsto dall’art. 337 ter c.c. ciascuno contribuisce in base ad un principio di proporzionalità e considerate le attuali esigenze della prole. Nella prassi, i Tribunali stabiliscono un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario; si tratta di un assegno periodico, mensile, che soddisfa spese riguardanti il sostentamento e le cure “ordinarie” come posso essere considerate quelle relative all’appartamento ove i minori abitano, quelle alimentari, relative al vestiario, agli spostamenti urbani, all’acquisto di prodotti personali ma anche quelle ricreative di valore contenuto e rientranti nell’uso quotidiano diffuso (cancelleria, libri, giornali, biglietti del cinema etc…).

Insomma rientra nel mantenimento ordinario tutto ciò che è legato alle prevedibili e normali esigenze del vivere quotidiano.

Ma gli obblighi economici dei genitori non si esauriscono con tale corresponsione.

Chi ha figli sa quali e quanto sono le spese straordinarie collegate alla loro vita, alla loro crescita, alla loro educazione.

Ma quali sono quindi le spese straordinarie? E come devono essere concertate e suddivise fra i genitori?

Esse sono una tipologia di spesa occasionale, non determinabile ex ante legata a specifiche necessità della prole sia di ordine scolastico, che ricreativo o sportivo.

Le scelte di maggior importanza nella vita del figlio devono essere assunte da entrambi i genitori.

Quindi, per semplificare, la scelta di iscrivere il  figlio ad un corso di lingue,, piuttosto che ad un istituto scolastico privato, deve essere rimessa ad entrambi i genitori, anche per quanto riguarda la suddivisione della spesa. Questo perché uno dei genitori potrebbe opporsi alla spesa e non voler corrispondere la propria quota.

Non si può richiedere il rimborso di spesa extra assegno se esse non sono state preventivamente concordate con l’altro genitore.

E, al contrario, il genitore che è rimasto all’oscuro della scelta fatta esclusivamente dall’altro genitore, può rifiutarsi di pagare.

Per evitare contrasti è consigliabile sempre prendere accordi per iscritto, tramite email, con messaggio telefonico e in modo chiaro, riportando la richiesta di spesa e attendendo la risposta.

Quindi le spese straordinarie, escluse dall’assegno periodico di mantenimento, in linea di principio devono essere previamente concordate fra le parti perché entrambi se ne devono fare ulteriore carico a livello economico; vi sono tuttavia alcune prassi – che possono essere differenti nei diversi Tribunali – che prevedono dei costi extra-assegno a carico dei genitori anche se non concertati.

In diversi Tribunali sono stati adottati Protocolli ad hoc volti a chiarire ed a indicare quali spese sono ricomprese nell’assegno di mantenimento ordinario e quali, al contrario, non lo sono.

Il Protocollo di Intesa adottato presso il Tribunale di Torino, per esempio, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, le spese extra assegno andranno suddivise in modo paritario fra i genitori, al 50% e prevede attività che necessitano di un preventivo onere di accordo e, altre per le quali invece tale obbligo non c’è.

In ambito scolastico, per esempio, devono sempre essere suddivise - anche senza preventivo accordo fra i genitori - le spese relative alle tasse scolastiche per istituti pubblici, l’acquisto dei libri di testo, l’abbonamento ai mezzi di trasporto. Necessitano invece di preventivo accordo le tasse e le rette scolastiche per istituti privati, le lezioni scolastiche private (ripetizioni), le gite con pernottamento. 

Nella prassi del Tribunale sabaudo, poi, risulta sempre a carico di entrambi i genitori, salvo diverso accordo, il pre e il dopo scuola, un corso per attività extrascolastica, le spese per gli animali domestici di affezione appartenenti al nucleo familiare, mentre devono essere preventivamente concordati i viaggi e le vacanze studio, l’acquisto di un mezzo di trasporto (motorino o vettura), le spese per la baby sitter se necessitate da impegni lavorativi di entrambi i genitori o quelle per i campus e i centri estivi.

Le variabili sono molte e per districarsi in questa complessa materia è sempre consigliabile verificare se il Tribunale di riferimento ha un proprio Protocollo specifico in tale materia, delle linee guida per applicare in modo corretto i principi di legge e per risolvere, nella maggior parte dei casi, i legittimi dubbi che possono sorgere.

 

 

 

Avv. Elena Moschella

Athena Avvocato Torino



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