Svincolarsi dalla palestra dopo la fine dell’emergenza

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Siete vincolati da un contratto a rate con la vostra palestra ma non avete più voglia di andarci alle nuove condizioni? Ecco come uscirne.  


A seguito dell’emergenza covid-19, le strutture sportive hanno subito forti ripercussioni dovendo tenere chiuse le loro strutture per evitare i contatti interpersonali.

 

L’evolversi però della situazione della pandemia che sembra in netto miglioramento ha incoraggiato le Regioni ed il Governo a consentire una graduale riapertura delle palestre, nonché delle piscine ed altri centri sportivi.

 

A tal fine, il Governo, di concerto con le Regioni, (DPCM 17 Maggio, Allegato 17) ha emanato una serie di regole volte proprio a consentire nuovamente lo svolgimento delle attività all’interno delle strutture, pur se con delle limitazioni. Una vera e propria boccata di ossigeno per i nostri amici sportivi.

 

Se però questa riapertura ha reso felici gli amanti della palestra, ciò non vale per tutti i fruitori dei centri sportivi.

 

Le perplessità sono legate ai seguenti aspetti:

  1. i rischi di contagio in ambienti promiscui come gli spogliatoi non sembrano davvero attenuarsi, pur rispettando le stringenti regole recentemente emanate;

  2. proprio tali regole hanno reso l’accesso ai locali delle palestre ed il loro utilizzo particolarmente oneroso per una serie di aspetti che vedremo tra poco;

  3. nessuna riduzione è stata prospettata da tali strutture rispetto ai corrispettivi.

 

Infatti, le regole adottate da buona parte delle strutture sportive prevedono che siano i diretti interessati a doversi fare carico della sanificazione delle attrezzature e degli ambienti dopo il loro utilizzo. Non sono quindi gli addetti della palestra preposti alla sanificazione, né una ditta esterna, ma lo stesso utente consumatore del servizio.

 

Non è poi da trascurare che tutto ciò comporta un aggravio di tempo non indifferente per l’utente della struttura sportiva. Quell’allenamento che prima comportava un certo dispendio di tempo adesso sarà necessariamente più lungo, per fatto non certamente imputabile all’utente.

 

Inoltre, l’accesso stesso ai locali della palestra è spesso scaglionato, imponendo quindi ai fruitori l’onere di prenotazione.

 

Alla limitazione quindi del diritto di accesso ed utilizzo dei locali ed attrezzature spesso non corrisponde alcuna diminuzione del corrispettivo pattuito.

 

Da un punto di vista strettamente giuridico, la prestazione di cui l’utente della palestra è creditore è divenuta parzialmente impossibile per via della legge che vieta determinati utilizzi dei locali ginnici ed impone regole determinate per la loro fruizione.

 

La fattispecie in oggetto quindi può essere riconducibile agilmente a quanto previsto dall’art.  1464 c.c.. In base a tale norma l’utente ha dunque pienamente diritto a:

  1. una riduzione del corrispettivo

  2. ed inoltre al recesso dal contratto stesso “qualora non abbia un interesse apprezzabile alla prestazione parziale”.

 

Ciò sembra assai probabile in certi casi, come ad esempio qualora il fruitore sia un lavoratore vincolato a certi orari d’ufficio. Per questa categoria di soggetti sarà senz’altro indubbia la difficoltà di coniugare esigenze lavorative con le nuove modalità obbligatorie di fruizione dei locali ginnici.

 

Va tuttavia precisato che di Regione in Regione le regole poste dalle autorità locali per la riapertura sono piuttosto variegate, poiché il Governo ha lasciato margini piuttosto ampi all’autonomia normativa locale.

 

Da qui la necessità di un vaglio caso per caso della situazione singola dell’utente in base al luogo della prestazione.

 

 

Il problema giuridico del 1464 c.c. quindi fa perno:

a) sul fatto che qui la prestazione possa considerarsi parziale e non totale, il che è discutibile  b) e se la prestazione è da considerarsi parziale, che il creditore manchi di un interesse apprezzabile alla prestazione parziale.

 

Un’altra strada astrattamente percorribile è quella dell’impossibilità totale (della prestazione originaria di entrare in palestra alle medesime modalità di quando non c’era il covid-19) tuttavia temporanea, che il creditore perde interesse a conseguire (es. perché non sa quando tornerà ad essere possibile(?)). Ciò comporta l’estinzione dell’obbligazione e l’obbligo di ripetizione dell’indebito ex 1463 c.c.

 

Infine, potrebbe anche trovare spazio l’utilizzo dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex 1467 c.c.

 Dott. Tiziano Saguto

 

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