Moglie mia ma quanto mi costi

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Separazione: quando è dovuto l’assegno di mantenimento alla moglie?


L'assegno di mantenimento è la somma mensile che, in sede di separazione, può essere riconosciuta al coniuge economicamente considerato più debole. 

Ma  quando è dovuto e perchè?

Partiamo dal perchè: la separazione personale non fa venir meno il dovere di solidarietà, anche economica, che esiste fra i coniugi durante il matrimonio. Pertanto "aiutare" il coniuge - a cui non è imputabile la separazione per colpa - non è una scelta bensì un dovere.

Tale somma può essere concordata fra i coniugi i quali espliciteranno tale volontà in un accordo separativo, oppure può essere determinata dal Giudice attraverso un provvedimento specifico. 

Egli assumerà la decisione valutando la situazione concreta e i rispettivi mezzi economici delle parti.  Ma non solo.

In primo luogo, per definire la legittimità o meno di una richiesta di mantenimento, si verificherà che vi siano i necessari presupposti di legge: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per questi di adeguati redditi propri, la sussistenza di una  evidente disparità economica tra i due coniugi.

Il Giudice, poi, dovrà tenere in debita considerazione anche altre “circostanze”.

E' proprio la norma che lo impone.

Ed è proprio grazie a questa indicazione specifica che possono entrare in gioco una serie di elementi fattuali che hanno di fatto la capacità di influire sul reddito di una delle parti. 

Il Tribunale valuterà, per esempio, l’attitudine a lavorare del coniuge.  

Laddove colui che avanza richiesta di mantenimento personale, sia nella concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa retributiva, tenendo in considerazione l’età, il grado di istruzione, l’esperienza lavorativa o professionale pregressa, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell’assegno.

Inoltre entra anche in campo la durata del matrimonio e l'apporto che il coniuge ha dato allo stesso negli anni,  lo stato di salute, quindi la capacità lavorativa del coniuge (l'esistenza di specifiche patologie potrebbe diminuire tale capacità), e lo sforzo dimostrato volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa, ovvero difficoltà nel reperire un’attività a causa della crisi del mercato del lavoro; difficoltà quest'ultima che deve essere dimostrata con ogni mezzo, dando per esempio prova di aver inviato curricula, di essere iscritta alle liste degli Uffici di collocamento, di aver partecipato a selezioni, concorsi, richieste colloqui di lavoro.

Si è quindi fatto strada il principio in base al quale la determinazione dell'assegno di mantenimento, deve essere bilanciato al grado di indipendenza economica del richiedente o all'effettiva sua capacità di esserlo. 

Occorrerà quindi una valutazione dettagliata e precisa di tutte le circostanze e i criteri indicati perchè essi faranno parte di una istruttoria approfondita in sede giudiziale, ricordando sempre che l’onere di provare la propria non autosufficienza economica ricadrà in capo al richiedente. Egli quindi dovrà ben considerare, all'inizio di un procedimento giudiziale, sia le concrete possibilità di portare avanti un'istanza di mantenimento, sia la quantificazione dello stesso che la sua proporzionalità. 

 Avv. Elena Moschella



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